Con sentenza n. 194 del 20 gennaio 2016, il TAR Catania ha annullato tre dei quattro provvedimenti di D.A.SPO. (Divieto di assistere a manifestazioni sportive) comminati dalla Questura di Catania a carico di altrettanti tifosi dell’Avellino, in occasione del match calcistico Catania-Avellino del 29/03/2015.
I provvedimenti impugnati erano stati emessi in quanto quattro tifosi irpini avrebbero arbitrariamente azionato il pulsante c.d. “sblocca tornelli”.
La condotta posta in essere, tuttavia, era giustificata dalle gravi condizioni di pericolo cui gli stessi si trovavano esposti.
Interessante è, a riguardo, l’iter logico e motivazionale seguito dal Tribunale Amministrativo Catanese: “I ricorrenti censurano l’operato dell’Amministrazione intimata perché non avrebbe tenuto conto della circostanza che il loro ingresso allo stadio forzando gli appositi varchi fosse avvenuto poiché, secondo testimonianza di uno fra i tifosi irpini, “dall’alto degli spalti vi era un varco seppur recintato da inferriate che affacciava sui tornelli per cui al passaggio nostro lento arrivava di tutto da fumogeni a bottiglie di birra in vetro”. Il Collegio, dalla documentazione acquisita agli atti, ha potuto verificare il lancio di (almeno) un candelotto fumogeno all’indirizzo dei tifosi irpini. Di conseguenza, poiché il provvedimento di cui all’art. 6 della L. n. 401/1989 – sebbene ispirato da prevalenti finalità cautelari di tutela dell’ordine pubblico, che giustificano la sua adozione “non solo in caso di accertata (sua) lesione, ma anche in via preventiva in caso di pericolo, anche solo potenziale, di lesione”(T.A.R. Puglia – Lecce, sez. I, sent. 25 ottobre 2012, n. 1796) – non cessa di essere una sanzione amministrativa, ha errato l’Amministrazione intimata nel farne applicazione omettendo di considerare come gli atti di altrui violenza cui sono stati esposti i tifosi irpini determinassero la sussistenza di uno “stato di necessità”, in loro favore, che avrebbe dovuto appunto promuovere una valutazione diversa delle modalità di accesso all’impianto sportivo tenute dai tifosi irpini. Poiché, tuttavia, la reazione con comportamenti pur astrattamente censurabili in presenza di situazioni di oggettivo pericolo per l’incolumità propria od altrui è ammessa soltanto ove “il fatto sia proporzionato al pericolo”(per lo stato di necessità, a norma dell’art. 54, primo comma, c.p.), essa, nella fattispecie, ricorre … in relazione alla condotta dei Sig.ri xxx, xxx e xxx … Conclusivamente statuendo, il Collegio accoglie il ricorso nei confronti dei Sig. xxx, xxx, xxx, di conseguenza annullando i provvedimenti con esso impugnati che li riguardano”.
Vittoria, 20 gennaio 2016.
Avv. Giovanni Francesco Fidone