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IL CONSIGLIO COMUNALE DI ACATE RESTA IN SELLA – ORDINANZA DEL TAR CATANIA, I SEZIONE, N. 36 DEL 15 GENNAIO 2016.

Con ordinanza n. 36 del 15 gennaio 2016, la Prima Sezione del TAR Catania ha rigettato, in sede cautelare, il ricorso promosso dal Comune di Acate avverso le delibere del Consiglio Comunale di approvazione del conto di gestione 2014.
Dall’esito del giudizio avviato dall’ente dipendeva la “sopravvivenza” dell’attuale civico consesso.
Si sono affidati a Fidone Studio Legale il Presidente del Consiglio Comunale di Acate, costituitosi quale controinteressato, e due consiglieri comunali, intervenuti ad opponendum nel ricorso.
Il TAR Catania ha rigettato l’istanza cautelare proposta dal Comune di Acate, pronunziandosi anche sul “fumus”, con la seguente motivazione: “Considerato che ad un sommario esame e impregiudicata ogni questione in rito, il ricorso non appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, giacché l’approvazione del bilancio (conforme alla delibera di G.M. n. 86 del 29/04/2015) è comunque intervenuta entro il “termine massimo di 30 giorni dalla convocazione” di cui al 1° comma dell’art. 109bis o.r.e.l.”.
Trova dunque conferma la tesi difensiva sostenuta da Fidone Studio Legale, in merito ai presupposti applicativi dell’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL. (previsione omologa a quella contenuta nell’art. 141 del T.U.E.L.), alla stregua della quale, <<lo stato di inadempienza dell’ente>>, che consente di ritenere sussistenti i presupposti per l’esercizio della potestà di intervento sostitutivo, <<è nell’inutile decorso del termine>> (Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sezioni Riunite, parere n. 1019/99 del 23 ottobre 2001 – orientamento confermato anche da TAR Campania Napoli, Sez. I, 22 settembre 2015, n. 4584, TAR Campania Napoli, Sez. I, 25 marzo 2015, n. 1785, TAR Campania Napoli, Sez. II, 16 febbraio 2015, n. 1115 e TAR Marche Ancona, Sez. I, 7 luglio 2014, n. 704).
Vi è dunque la conferma che l’inadempimento del Consiglio Comunale, che avrebbe legittimato il suo scioglimento, si sarebbe consolidato soltanto nel caso di inutile decorso del termine assegnato dal soggetto che esercita il controllo sostitutivo.
Il Consiglio Comunale di Acate, in attesa della definizione nel merito della controversia, “resta in sella”.

Vittoria, 15 gennaio 2016.
Avv. Giovanni Francesco Fidone