La Prima Sezione del Tar Catania, con sentenza n. 2999 del 21/12/2015, ha avuto modo di affrontare la tematica della presunta equipollenza del diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale al diploma universitario di laurea in Fisioterapia.
In particolare, aderendo alle argomentazioni sostenute dall’A.I.F.I. – Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Sicilia, il Collegio ha rigettato il ricorso rilevando <<come il “diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale” conseguito, ai sensi della l. n. 403/1971, dal ricorrente nel 2011 non possa considerarsi automaticamente equivalente (come, invece, costui vorrebbe) al diploma universitario di laurea in fisioterapia, atteso il disposto dell’art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999 che – nel dettare una specifica disciplina transitoria sulla validità dei titoli formativi acquisti (al di fuori di strutture universitarie) in base alla normativa precedente alla riforma attuativa dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria (c.d. “seconda riforma sanitaria) – espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia”, con conseguimento, per l’effetto, del relativo diploma triennale universitario (c.d. laurea breve)>>.
Vittoria, 23 dicembre 2015
Avv. Giovanni Francesco Fidone