Vittoria:0932988547
Catania:0952884586

PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE – POSSESSO DEL REQUISITO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE E DEFINITIVO ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE EX ART. 38, COMMA 1, LETT. I), D. LGS. N. 163/2006 (CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, 21 DICEMBRE 2015, N. 5802).

In materia di appalti pubblici pare opportuno segnalare una recente pronunzia del Consiglio di Stato in merito all’individuazione del momento in cui deve essere verificata la regolarità contributiva e fiscale dei soggetti che intendono prendere parte alle procedure di gara.

 

In particolare, l’art. 38, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 163 del 2006 prevede che sono esclusi dalla partecipazione a procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”. 

 

In sostanza, per avere rilevanza ai fini dell’esclusione dalle gare pubbliche, le violazioni commesse dai soggetti od operatori economici devono essere gravi e definitivamente accertate.

 

Lo strumento idoneo alla verifica della regolarità contributiva, prevista dalla norma in esame, è il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

 

L’accertamento in questione non viene svolto dalle stazioni appaltanti, bensì dagli enti previdenziali in virtù del D.M. del 27 ottobre 2010.

 

Tuttavia, una rilevante questione, oggetto di analisi giurisprudenziale da parte dei Giudici di Palazzo Spada, è rappresentata dall’individuazione del momento in cui deve essere svolto l’accertamento della regolarità contributiva.

 

A tal riguardo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che: “Il concetto di definitivo accertamento della violazione, che rileva ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. i), d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, va individuato nel momento della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, nel senso che dubbi sulla debenza devono sussistere a quel momento, oppure a quella data deve risultare accolta una istanza di rateizzazione, ovvero ancora deve essere stato presentato e risultare ancora pendente un ricorso amministrativo (se previsto) o giurisdizionale” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5802).

 

Tale pronunzia non si discosta dal principio giuridico, consolidato nella giurisprudenza amministrativa ed afferente al definitivo accertamento della violazione in esame, alla stregua del quale “Nelle gare pubbliche d’appalto, per quanto attiene al requisito della regolarità contributiva, il concetto di definitività di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non può essere inteso in astratto, nel senso che, a fronte di un obbligo contributivo non contestato, è necessario, prima che la violazione possa essere considerata « definitiva », che l’I.N.P.S., in quanto ente preposto, provveda a tutti gli adempimenti finalizzati all’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva, mediante avvisi di accertamento e/o di addebito e che il contribuente abbia a sua volta la possibilità di esperire, nei termini di legge, i rimedi amministrativi (compresi eventuali istanze di rateizzazione) e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 07 aprile 2015, n. 1769).

 

Dunque, il requisito della regolarità contributiva e fiscale deve essere posseduto dagli operatori economici al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara pubblica e deve perdurare per tutta la durata della procedura, non avendo rilievo eventuali adempimenti tardivi.

Dott. Rosario Giommarresi

 

 

 

 

 

Leave a comment