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DASPO – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA DURATA DEL PROVVEDIMENTO ED IN MERITO ALLA ESTENSIONE DEI LUOGHI INTERDETTI – CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, ORDINANZA N. 259 DEL 15 APRILE 2016.

Con ordinanza n. 259 del 15/04/2016, il C.G.A. ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecutività di una sentenza del TAR Catania, disponendo il riesame di un provvedimento di DASPO da parte della Questura di Catania, che lo aveva emesso.

La domanda cautelare è stata accolta per le seguenti ragioni: “Ritenuto che il provvedimento impugnato si espone al denunciato vizio istruttorio limitatamente all’adeguata motivazione sia delle ragioni che giustificano la misura della sanzione irrogata (cinque anni), sia della estensione dei luoghi interdetti e dei collegati tempi (relativi a qualunque manifestazione calcistica sul territorio nazionale e internazionale)”.

Il destinatario del divieto è stato assistito dinanzi al TAR Catania dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone ed in grado di appello dall’Avv. Maria Francesca Fera.

Avv. Giovanni Francesco Fidone

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