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LA C.D. “ASTREINTE” NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – TAR CATANIA, SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2016, N. 3115.

Il TAR Catania, con la sentenza n. 3115 del 30 novembre 2016, ha affrontato, ancora una volta, il tema della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza, conosciuta anche come “Astreinte”, in ragione delle origini francesi dell’istituto.
Ebbene il Tribunale Amministrativo etneo, nel condannare una Azienda Municipalizzata al pagamento di una somma pecuniaria, ha ricordato come la c.d. “Astreinte” costituisca una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nell’ambito delle pene private o delle sanzioni civili indirette, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice.
In particolare, nel caso di specie il G.A. ha ritenuto sussistenti i “requisiti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. – come recepito dall’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 15 del 2014 – per accogliere la domanda accessoria di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della c.d. penalità di mora di cui alla citata norma – nella misura e nei termini indicati di cui oltre – per l’ipotesi di persistente inadempimento tenuto conto, a tal fine, di quanto stabilito all’art. 1, comma 781, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”; cfr. la decisione di questa Sezione n. 2252/2016). Infatti, come fin di recente ribadito dal Consiglio di Stato, sez. IV, 12/09/2016, n. 3842, nell’ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4 lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria”.
In caso di perdurante inadempimento, dunque, l’Azienda Municipalizzata dovrà corrispondere, oltre alla somma dovuta, in piena applicazione dell’art. 114 c.p.a. c. 4 lett. e) c.p.a., anche una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo commisurata anch’essa al tasso di interesse legale, con tutti gli inevitabili profili di danno erariale che ne deriveranno.
Vittoria, 1 dicembre 2016
Dott. Bruno Palumbo

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