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SPECIALIZZANDI E SPECIALIZZATI “NON MEDICI”: IL PROFONDO “VULNUS” DEL DIRITTO ALLA ADEGUATA RETRIBUZIONE, TRA NOVITA’ E “VECCHIE” PROBLEMATICHE.

La “annosa” problematica degli specializzandi “non medici”, è stata oggetto di un recente intervento legislativo.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, ha siglato il Decreto Interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016 (in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), concernente il riordino degli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di area sanitaria, il cui accesso è riservato a coloro che abbiano conseguito titoli di studio diversi dalla laurea in Medicina e Chirurgia.
In particolare, dal testo del Decreto è possibile individuare le tipologie di scuole di specializzazione, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i percorsi didattici, nonché una sensibile riduzione della durata ed un riordino degli ordinamenti.
Tuttavia, come avvenuto con il D.M. del 1° agosto 2005, relativo al “Riassetto Scuole di specializzazione di area sanitaria”, anche il nuovo Decreto non sembra “occuparsi” del diritto ad una adeguata remunerazione in favore degli specializzandi “non medici”, né del loro diritto ad una equiparazione con gli specializzandi medici.
La tematica del diritto alla retribuzione degli specializzandi e degli specializzati “non medici” ha coinvolto (e continua a coinvolgere) numerosi principi di diritto pubblico e privato, nonché diritti costituzionalmente sanciti e garantiti: si pensi al diritto allo studio, al diritto alla salute, al diritto al lavoro e, non ultimo, il diritto alla adeguata retribuzione ad esso conseguente.
Difatti, gli specializzandi “non medici” frequentano, a seguito del superamento di un concorso, scuole di specializzazione ove vi è l’obbligo di frequenza giornaliera (nella gran parte dei casi) e svolgono attività lavorativa necessaria per sopperire alle carenze del sistema sanitario-universitario, non percependo alcuna forma di retribuzione né tantomeno contributi previdenziali.
Gli stessi prestano, a tutti gli effetti, un’attività lavorativa in favore delle strutture sanitarie ed universitarie; ciò, inevitabilmente, provoca una compressione della possibilità di svolgere altra attività professionale (visto il rapporto che lega lo specializzando alla struttura) o libero-professionale (considerati i giorni e le ore impiegate per la frequenza e l’attività), con danni incommensurabili a loro carico.
Nondimeno, si è progressivamente registrata la diminuzione di borse di studio elargite da case farmaceutiche (che in qualche maniera “mitigavano” il problema).
A ciò si aggiunga anche l’impossibilità di collocazione lavorativa in assenza di specializzazione, alla luce della stagnante crisi occupazionale.
Tutto ciò determina, giuridicamente oltre che di fatto, una vera e propria lesione della dignità personale che si concreta nella disparità di trattamento tra specializzandi (e specializzati) medici e non medici poiché, pur frequentando gli stessi corsi nelle stesse strutture e svolgendo le medesime mansioni, soltanto i medici sono assegnatari di contratti di formazione specialistica.
Non essendo stata realizzata, nel nostro ordinamento, un’equiparazione delle due categorie, si rende necessario il conseguimento dell’equipollenza del trattamento contrattuale ed economico degli specializzandi medici e “non medici”.
Questi ultimi vengono lesi sia nella loro qualità di discenti, sia, soprattutto, nella loro qualità di lavoratori.
Difatti, in ossequio alle norme del codice civile, ed ancor prima alle disposizioni della nostra Carta Costituzionale, il lavoratore ha diritto ad essere retribuito.
L’art. 36 Cost. prevede il diritto del lavoratore ad “una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
In buona sostanza, la prestazione lavorativa eseguita dagli specializzandi “non medici” ha prodotto alla P.A. un arricchimento senza causa, da cui discende l’obbligo, per la P.A., di adeguare il trattamento economico/lavorativo alla natura dell’attività effettivamente prestata.
Vittoria, 5 dicembre 2016.
Dott. Rosario Giommarresi

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