Ancora una volta, uno studente “solo idoneo” all’esame di ammissione ottiene l’iscrizione al primo anno del Corso di Laurea a Medicina e Chirurgia, nell’ambito dei posti assegnati a studenti extracomunitari e rimasti vacanti.
Da anni ormai, diversi Atenei di tutta Italia non ricoprono i posti spettanti a studenti extracomunitari e non assegnati.
Il TAR L’Aquila, con ordinanza n. 64 del 23/03/2017, seguendo un orientamento ormai diffuso in tutta la giurisprudenza amministrativa, ha censurato l’operato di un Ateneo e del M.I.U.R., che perseverano in detta illegittima condotta.
La motivazione addotta a sostegno dell’accoglimento della domanda cautelare è stata la seguente: “Considerato che, ad un sommario esame, la domanda cautelare appare fondata anche alla luce della costante giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui fra i diversi contingenti posti a concorso – quello destinato a cittadini comunitari e quello destinato a cittadini non comunitari – non sussiste alcuna rigida separazione, ove in esito alle prove residui capienza per taluni di essi (ex multis, Tar L’Aquila, n. 449 del 2015); considerato, pertanto, che va accolta l’istanza di sospensione degli atti gravati (per quanto riguarda gli atti generali, nella sola parte in cui non viene ivi contemplata la riassegnazione degli eventuali posti rimasti liberi già destinati agli studenti extracomunitari), con conseguente obbligo della PA universitaria intimata di accogliere la domanda di immatricolazione del ricorrente medesimo per l’anno accademico 2016/2017, mediante l’utilizzo dei posti, già riservati per gli studenti extracomunitari, eventualmente rimasti privi di copertura”.
Ancora una volta, dunque, i Giudici Amministrativi ritengono necessaria l’assegnazione di un posto vacante, destinato ad extracomunitari e non ricoperto, ad uno studente “solo idoneo” all’esame di ammissione che ne abbia fatto richiesta, pur se non utilmente collocato in graduatoria.
Vittoria, 24 marzo 2017.
Avv. Giovanni Francesco Fidone