L’art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel suo primo comma, dispone che “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
Alla commissione sono attribuiti caratteri di indipendenza e discrezionalità, finalizzati alla corretta valutazione degli aspetti tecnici ed economici delle offerte intervenute in una procedura ad evidenza pubblica.
Secondo il Consiglio di Stato, “Nelle gare pubbliche le valutazioni della commissione giudicatrice in ordine all’idoneità tecnica dell’offerta dei partecipanti alla gara sono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, cui non possono essere contrapposte le valutazioni di parte, con la conseguenza che il giudice amministrativo esercita su tali valutazioni un sindacato estrinseco, nei limiti cioè della manifesta irragionevolezza” (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 Gennaio 2017, n. 99).
La commissione gode, infatti, di un’ampia discrezionalità, che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale quando in linea con i criteri predefiniti della lex specialis di gara, a meno che non si caratterizzi per macroscopiche incongruenze o per profili di manifesta irragionevolezza.
Allo scopo di garantire l’autonomia di giudizio della commissione giudicatrice, il principio della segretezza dell’offerta economica costituisce a sua volta attuazione dei principi, di rilevanza costituzionale, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, mediante la tutela della parità di trattamento dei partecipanti alla procedura concorsuale.
A tal riguardo, il TAR Trieste, riconfermando una giurisprudenza ormai consolidata in materia, ha ribadito che “Nelle procedure aperte da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la fase di valutazione dell’offerta tecnica deve rimanere nettamente separata e deve precedere lo scrutinio dell’offerta economica. Pertanto, fino a quando non si sia concluso il giudizio sulla qualità tecnica devono rimanere segreti gli elementi che concorrono all’attribuzione dei punteggi per gli aspetti economici, allo scopo di garantire l’autonomia di giudizio della Commissione giudicatrice, evitando anche solo il rischio che la prematura conoscenza dei secondi possa influire sull’apprezzamento dei primi, condizionando, sia pure inavvertitamente, il libero ed imparziale svolgimento dell’attività valutativa economica.” (TAR Friuli-Venezia Giulia Trieste, Sez. I, 10 Marzo 2017, n. 95).
Difatti, la fase di valutazione dell’offerta tecnica, che, lo si ribadisce, deve rimanere nettamente separata e deve precedere lo scrutinio dell’offerta economica, dovrebbe esaurirsi in una unica seduta.
Tuttavia “Sebbene le garanzie di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa postulino che le sedute della Commissione giudicatrice debbano ispirarsi al principio di concentrazione e continuità, con la conseguenza che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche deve avvenire in una sola seduta, senza soluzione di continuità, al fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l’assoluta indipendenza di giudizio dell’organo incaricato della valutazione stessa, tuttavia tale principio è solo tendenziale ed è suscettibile di deroga, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscono l’espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta, dovendo in questo caso essere minimo l’intervallo tra le sedute e dovendo essere predisposte adeguate garanzie di conservazione dei plichi” (TAR Lazio Roma, Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 1242).
Inoltre, è la Commissione stessa a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche occorrenti nella valutazione concreta della fattispecie esaminata.
Sul tema il TAR Firenze ha affermato che “Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi, e comunque rileva, come appropriato requisito di esperienza, anche l’avere presenziato in numerose commissioni per procedure selettive concernenti appalti analoghi a quello oggetto dell’affidamento in esame. Inoltre, è la commissione nel suo insieme a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche occorrenti nella concreta fattispecie: la presenza, in seno alla commissione giudicatrice, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale e amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto” (TAR Toscana Firenze, Sez. I, 20 Febbraio 2017, n. 283).
Dunque, il riscontro del giudice amministrativo sull’esercizio del potere discrezionale della commissione deve avvenire nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo preclusa una sostituzione dell’Amministrazione che costituirebbe, a tutti gli effetti, una ipotesi di sconfinamento della giurisdizione di legittimità.
Dott. Bruno Palumbo