La Terza Sezione del TAR Palermo, con sentenza n. 2128 del 5 settembre 2017, ha avuto modo di esprimersi in merito ad un procedimento di esproprio regolarmente iniziato dalla Provincia Regionale di Palermo, ma non definito con il decreto di espropriazione.
Il Tribunale Amministrativo palermitano ha ritenuto che in tale ipotesi si concretizzi un illecito permanente, che la P.A. ha l’obbligo giuridico di fare cessare.
A tal riguardo, il G.A. ha precisato che <>.
Contestualmente è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni per occupazione illegittima, decorrente dal momento di scadenza dell’occupazione legittima e fino al momento di regolarizzazione della situazione (attraverso la definizione del procedimento ex art. 42 bis, ovvero con la restituzione del terreno al suo legittimo proprietario), nella misura del 5% del valore che l’immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza della occupazione legittima.
L’accoglimento del gravame proposto dai proprietari dei terreni in questione rischia di scatenare un “polverone” posto che sull’area in questione ricade, attualmente, una parte del Liceo Scientifico di Bagheria.
Alla P.A. toccherà, a questo punto, valutare se procedere alla restituzione delle aree, previa demolizione di parte del Liceo Scientifico che ricade nella proprietà dei ricorrenti, o se procedere alla liquidazione dei danni, che si presentano particolarmente cospicui.
I proprietari delle aree sono stati difesi in primo grado dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone e dall’Avv. Marco Greco.
Vittoria, 6 settembre 2017.
Avv. Giovanni Francesco Fidone