Con ordinanza n. 5 del 9 gennaio 2018, la Quarta Sezione del TAR Catania ha sospeso i provvedimenti emessi da un Ufficio Territoriale del Governo, con i quali erano stati revocati il porto d’armi e diversi titoli di polizia al ricorrente.
In particolare, i provvedimenti impugnati erano stati emessi sulla scorta della presunta pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente.
Fornita prova documentale dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale in questione, il TAR etneo ha accolto la domanda cautelare ordinando all’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce degli esiti di detto procedimento penale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.
Avv. Giovanni Francesco Fidone