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Informativa interdittiva antimafia – l’ordinanza del C.G.A. n. 88 del 23 febbraio 2018.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, si è espresso in via cautelare sulla informazione antimafia interdittiva comminata ad una ditta in ragione della presenza tra i propri dipendenti di un soggetto con svariati e gravi precedenti penali.
Sia in prime cure dinanzi al TAR Catania, ove era rimasta soccombente, che in sede di appello cautelare, la ditta aveva dimostrato due circostanze fondamentali: da una parte l’interruzione del rapporto lavorativo con il soggetto in questione, risalente a due mesi prima dell’emissione dell’interdittiva; dall’altra parte l’esistenza, anche in passato, di rapporti lavorativi stagionali, legati alla particolare attività svolta dall’azienda.
Ebbene, con ordinanza n. 88 del 23/02/2018, il C.G.A. ha accolto l’appello cautelare, seppure ad un sommario esame che è tipico di questa fase, proprio sulla scorta di tali circostanze.
Questa la motivazione dell’ordinanza: “Considerato che l’appello appare prima facie meritevole di accoglimento nella parte in cui evidenzia che alla data di adozione della comunicazione antimafia interdittiva (settembre 2017) non era attivo il rapporto di lavoro tra la società ed il soggetto ritenuto vicino agli ambienti della criminalità organizzata di tipo mafioso e che, inoltre, negli anni passati tale rapporto si è atteggiato quale contratto di lavoro ad tempus in coerenza con il carattere stagionale delle attività agricole svolte dalla società qui appellante…”.
In sostanza, verificato che alla data di adozione dell’interdittiva non era più attivo il rapporto di lavoro tra la ditta ed il soggetto ritenuto vicino alla criminalità organizzata, e verificato altresì che, nel corso degli anni precedenti, tale rapporto si era limitato a determinati periodi dell’anno, coincidenti con il carattere stagionale dell’attività aziendale, il Giudice Amministrativo di seconde cure ha ribaltato l’ordinanza n. 870/2017 del TAR Catania.
Inoltre il C.G.A., sul piano del periculum, ha sottolineato gli effetti preclusivi e fortemente limitativi sull’esercizio dell’attività economica, che è destinato a produrre un simile provvedimento.
L’ordinanza ha trovato spazio sul celebre portale giuridico www.studiocataldi.it, al seguente link:
https://www.studiocataldi.it/articoli/29331-niente-informativa-interdittiva-antimafia-per-lavoratori-con-precedenti-penali.asp
Avv. Giovanni Francesco Fidone

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