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“I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge” – Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 13 giugno 2018.

Con sentenza n. 120 del 13/06/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475 comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare, nella parte in cui vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.
La questione era stata sollevata dalla Quarta sezione del Consiglio di Stato la quale, con un’ordinanza del 30 marzo 2017, aveva evidenziato in particolare due profili: – sotto un primo crinale l’art. 1475 c. 2, del Codice dell’ordinamento militare contrasterebbe con gli articoli 11 (libertà di riunione e di associazione) e 14 (divieto di discriminazione) della Cedu; – sotto un secondo crinale la norma sarebbe in contrasto con l’art. 5 della Carta sociale europea perché la stessa Carta “consentirebbe solo limitazioni della libertà sindacale per i militari e non una sua radicale obliterazione”.
Invero l’art. 11 c. 2 della Cedu, in tema di libero esercizio dei diritti di associazione e di costituzione di sindacati, “non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato”.
A sua volta, l’articolo 5 della Carta sociale europea che regola i diritti sindacali precisa che “il principio dell’applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale”.
Il G.A. di primo grado, tuttavia, aveva escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti in relazione al citato art. 1475 comma 2 cod. ordinamento militare, in ragione della giurisprudenza consolidatasi a seguito della sentenza n. 449 del 1999 della Corte costituzionale, che ha ritenuto conforme a Costituzione l’art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) norma che, nel contenuto, è identica a quella dell’art. 1475 de quo.
In tale occasione, l’Avvocatura dello Stato aveva osservato che la libertà di associazione e la libertà sindacale, in quanto aventi natura sostanzialmente individualistica, possono incontrare determinati limiti e determinate restrizioni che possono giustificarsi in ragione di quanto stabilito nella Costituzione.
Difatti, l’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 vieta in radice ai militari di «costituire associazioni professionali a carattere sindacale», nonché di «aderire ad altre associazioni sindacali».
Tuttavia la pronunzia del Consiglio di Stato trovava la sua giustificazione in due sopravvenute pronunce della Corte EDU (Matelly contro Francia e ADefDroMil contro Francia), nonché nella decisione del Comitato europeo dei diritti sociali, del 4 luglio 2016, su un reclamo collettivo proposto da un sindacato francese di appartenenti alla Gendarmerie nationale (reclamo n. 101/2013, Conseil Européen des Syndicats de Police – CESP – contro Francia).
Ebbene il principio di diritto affermato dalle due pronunce della Corte EDU è chiarissimo: la restrizione dell’esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione degli artt. 11 e 14 della CEDU.
Nel nostro ordinamento, al fine di un corretto esercizio del diritto di rappresentanza sindacale delle forze armate è stato istituito, con la legge 11 luglio 1978 n. 382, il Co.Ce.R. (Consiglio Centrale di Rappresentanza).
Il Co.Ce.R., il cui principale scopo è quello di tutelare il personale appartenente alle forze armate in alcuni limitati ambiti consentiti dalla legge, esercita le proprie competenze tramite la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 2018 giunge ad una conclusione che è destinata a divenire storica.
Secondo la Corte i militari hanno diritto ad avere un sindacato che sia “qualcosa in più” di un organismo di rappresentanza, e nello stesso tempo “qualcosa in meno” dei sindacati tradizionali, proprio per la specificità e le peculiarità del lavoro svolto dai militari.
In relazione agli obblighi internazionali assunti, la Corte costituzionale ha affermato che «tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione».
La Corte EDU, come detto, ha delineato i principi cardine della libertà di associazione sindacale come una forma o un aspetto speciale della libertà di associazione (paragrafo 55 della sentenza Matelly, paragrafo 41 della sentenza ADefDroMil), non escludendo alcuna categoria professionale dal proprio ambito di applicazione; in particolare, relativamente ai membri delle Forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato, si è riconosciuto che gli Stati possono introdurre «restrizioni legittime», ma senza mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri, né possono imporre restrizioni che riguardano gli elementi essenziali della libertà di associazione , senza i quali verrebbe meno il contenuto di tale libertà, quale è il diritto di costituire un sindacato e di aderirvi.
La Corte Costituzionale, con la sua sentenza, ha sottolineato la sua piena adesione ai principi cardine della CEDU, riconoscendo la piena libertà di associazione sindacale anche in capo ai membri delle forze armate.
La Corte, per tali ragioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».
Quanto ai limiti alla possibilità di costituire associazioni sindacali, la Corte, in attesa di una specifica disciplina legislativa sul punto, è chiara nell’escludere forme associative non rispondenti alle esigenze di compattezza ed unità degli organismi dell’ordinamento militare.
Ancora, gli statuti delle associazioni sindacali vanno sottoposti agli organi competenti (ai sensi dell’art. 1475 c. 1 del D. Lgs. 66/2010 destinato ad esprimere l’assenso alla loro costituzione è il Ministero della Difesa) i quali sono tenuti a garantire la neutralità dell’associazione, a verificarnee le modalità di costituzione e funzionamento e a salvaguardare, in tal modo, il sistema di finanziamento e la trasparenza nell’operato.
Vittoria 25/06/2018.
Avv. Giovanni Francesco Fidone

Dott. Bruno Palumbo

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