Ennesima ammissione ad un corso di laurea a numero chiuso in favore di studente in possesso di determinati requisiti di legge: il Tar L’Aquila, nel confermare la propria precedente ordinanza cautelare n. 69/2017, con la quale era stata disposta l’ammissione con riserva del ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ha confermato il proprio orientamento garantendo l’iscrizione definitiva dello studente.
La sentenza del Tribunale Amministrativo abruzzese affronta numerosi temi, oltre alla vexata quaestio dell’obbligo di riassegnazione dei posti vacanti.
In particolare, in merito all’eccezione di incompetenza del TAR L’Aquila in favore del TAR Lazio spiegata dall’Amministrazione, il G.A. conferma la tesi del ricorrente a mente della quale “La controversia, infatti, non riguarda le modalità di espletamento della procedura concorsuale o il meccanismo di scorrimento della graduatoria nazionale ma l’operato dell’Ateneo Aquilano, che avrebbe esercitato in maniera errata il proprio potere amministrativo teso a valutare l’istanza di un privato ed il suo interesse legittimo pretensivo all’iscrizione ad un corso di laurea a numero chiuso, nell’ambito di posti destinati a studenti extracomunitari (od anche a comunitari) e rimasti vacanti”.
Sotto altro profilo, il TAR ha disatteso l’eccezione dell’Università secondo la quale “il contraddittorio andrebbe esteso in favore di tutti coloro che precedono il ricorrente, quali idonei, nella graduatoria nazionale (addirittura, non solo quelli che hanno scelto L’Aquila quale ateneo di destinazione, come il ricorrente)”. In merito a tale eccezione la sentenza è chiarissima: “nessun altro studente può dunque assumere la veste di controinteressato considerato che l’assegnazione dei posti rimasti vacanti può avvenire solo in favore di studenti idonei che ne abbiano fatta richiesta. Nel caso di specie non risultano altri studenti nella stessa situazione giuridica del ricorrente che abbiano fatto richiesta di assegnazione di posti presso l’Ateneo aquilano”.
Ancora, con riguardo all’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata conferma dell’interesse a permanere in graduatoria da parte dello studente, mediante il portale Universitaly, il TAR chiarisce che il D.M. 546/2016 (che impone appunto la conferma dell’interesse da parte dello studente) concerne “Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie dei corsi di laurea”. Tuttavia, “nel caso di specie, il posto assegnato al ricorrente, non è stato assegnato mediante scorrimento o attingendo dalla graduatoria di accesso al corso di laurea in questione, molto più semplicemente, al ricorrente è stato assegnato un posto vacante in ragione della conseguita idoneità all’esame di ammissione e della carriera universitaria pregressa. In sostanza il ricorrente non ha mai richiesto l’assegnazione mediante scorrimento di graduatoria, né l’Amministrazione ha espresso il diniego impugnato su una domanda di scorrimento per cui la circostanza documentata dall’Amministrazione resistente non appare idonea ad influire sulla situazione dedotta in giudizio… Viene, dunque, precisato che l’obbligo di conferma di interesse non riguarda gli immatricolati. Nel caso di specie il ricorrente è stato ritualmente immatricolato a seguito dell’ordinanza favorevole n. 69/2017 di questo TAR per cui la disciplina richiamata dall’Ateneo risulta inapplicabile”.
Definito il campo delle eccezioni preliminari proposte dall’Ateneo e dal MIUR, il TAR è entrato nel merito della questione, sposando integralmente la tesi difensiva del ricorrente: “Oggetto di contestazione non è il “numero chiuso” e la sua ratio, bensì la necessità o meno di procedere all’integrale copertura dei posti individuati con la valutazione dell’offerta formativa potenziale, consentendo l’iscrizione a soggetti in possesso di determinati requisiti (conseguita “idoneità” e, nel caso di specie “carriera universitaria pregressa”). L’Università dell’Aquila, nella valutazione della richiesta di iscrizione/immatricolazione, avrebbe dovuto considerare l’esistenza di posti vacanti riservati e non assegnati a studenti extracomunitari residenti all’estero per il primo anno di corso. La censura è fondata. Come già affermato da questo TAR in molteplici occasioni, “Secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR, sul punto apprezzata, sia pure, allo stato, solo in sede cautelare dal giudice di appello, se, per un verso, “il conseguimento dell’idoneità integra il requisito del “previo superamento” delle prove, a cui l’art.4 l. 264/1999 subordina “l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2” (cfr. TAR Abruzzo – L’Aquila, n.585/2014), per altro il denegato mancato scorrimento sui posti rimasti vacanti nel contingente degli extracomunitari è ex se illegittimo (cfr. Cons. di Stato, Ord. nn. 647/2012 e 4089/2013), tenuto conto delle ragioni a sostegno dello stesso istituto del c.d. “numero chiuso”, volto a privilegiare la formazione di un numero “definito” di laureati nella branca di riferimento, e tenuto conto della necessità, in presenza di risorse limitate, di utilizzare per intero le potenzialità degli Enti di formazione (cfr. anche TAR Abruzzo, L’Aquila, ord. n.100/2012 e 79/2012), anche con riguardo alla contrapposta esigenza di non affievolire il diritto, costituzionalmente garantito, allo studio. In presenza di posti vacanti (circostanza pacifica nel caso in esame, considerato che risulta non coperto quantomeno il contingente riservato agli extracomunitari), sussiste pertanto l’obbligo per l’Università di prendere in considerazione l’istanza di iscrizione, così come già evidenziato con l’ordinanza cautelare resa nel presente giudizio inter partes, ai fini della valutazione e graduazione delle istanza stessa in vista dello scorrimento dei posti non assegnati, non ricorrendo, per effetto del suindicato superamento del “test d’ingresso”, cui la studentessa ricorrente si è sottoposta, alcuna ipotesi di “inammissibilità” dell’istanza”. Il diniego viola, dunque, il principio del numero programmato degli accessi universitari, non venendo assegnati posti che il M.I.U.R. e l’Università hanno ritenuto disponibili sulla base della concreta valutazione dell’offerta potenziale; in mancanza di assegnazione di posti rimasti vacanti a soggetti legittimati, il rapporto personale – discenti verrebbe dunque visibilmente alterato. Per i motivi suesposti, assorbite le altre censure, il ricorso deve essere accolto”.
In forza della sentenza n. 293/2018, lo studente potrà completare il proprio corso di studi presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Vittoria, 12 luglio 2018.
Avv. Giovanni Francesco Fidone