Il TAR Catania, con sentenza n. 1653 del 31 luglio 2018, ha avuto modo di esprimersi in merito alle anomalie della procedura di accesso ad un corso di laurea a numero chiuso, che avevano determinato l’esclusione di una studentessa.
In particolare l’anomalia riscontrata consisteva nel fatto che la studentessa non era stata inserita, all’esito della prova, nè nell’elenco degli ammessi, né in quello dei ritenuti ammissibili, né ancora in quello degli esclusi.
Ebbene, nel caso di specie vi era stato il ritrovamento di una scheda e del modulo risposte per terra, per cui l’Università avrebbe dovuto quantomeno fare menzione dell’accaduto negli atti finali e adottare le misure consequenziali ritenute opportune per garantire l’espletamento di una corretta procedura selettiva alla stessa.
Alla luce dei profili di illegittimità della prova, la Prima Sezione del TAR Etneo ha annullato gli atti impugnati accogliendo la domanda risarcitoria in forma specifica nei seguenti limiti: “l’Università degli Studi … dovrà garantire alla ricorrente lo svolgimento della prova di ammissione nel rispetto dei principi vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, al fine di sciogliere la riserva dell’ammissione”.
Difatti, “ritiene il Collegio che, a fronte di una situazione di grande incertezza e in mancanza di prove certe circa quanto accaduto – atteso che la circostanza che i fogli non rechino i prescritti codici a barre necessari per l’accoppiamento tra modulo risposte e scheda anagrafica non dimostra con certezza che vi sia stata volontà di non consegnare piuttosto che smarrimento -, l’Università non avrebbe potuto semplicemente non valutare la ricorrente ma avrebbe dovuto garantire alla stessa lo svolgimento di una prova di ammissione che assicurasse il rispetto dei principi vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, compresi i principi di par condicio, contestualità, segretezza, anonimato, trasparenza ed imparzialità; il che non risulta essere avvenuto nel caso di specie”.