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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE – AI FINI DELL’ACCESSO AL SERVIZIO DEVE TENERSI CONTO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA O DELLA RESIDENZA EFFETTIVA? TAR LAZIO, SEZIONE II, ORDINANZA N. 4737 DEL 2 AGOSTO 2018.

Con ordinanza cautelare n. 4737 del 02/08/2018 il TAR Lazio ha chiarito i presupposti del requisito della frequenza della “scuola più vicina all’abitazione”, ai fini dell’accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio di Roma Capitale.
In particolare, il TAR Lazio ha accolto l’istanza di sospensiva del provvedimento di rigetto delle domanda di trasporto scolastico promosse dalla ricorrente, con la seguente motivazione: “si ravvisano elementi di probabile fondatezza del ricorso posto che la dimora effettiva ed abituale -OMISSIS-, risulta comunque aderente al criterio espresso nell’art. 2, comma 2, lett. a) del Regolamento per il Servizio di trasporto pubblico, che fa riferimento alla “scuola più vicina all’abitazione” ed è pertanto di tale residenza effettiva che l’amministrazione deve tenere conto nella valutazione della spettanza del servizio richiesto”.

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