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SILENZIO SERBATO DALLA P.A. SU ISTANZA DI RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DI “ZONE BIANCHE”- TAR CATANIA, SEZ. III, SENTENZA N. 1693 DEL 9 AGOSTO 2018.

Con sentenza n. 1693 del 10 agosto 2018 il TAR Catania si è espresso su un ricorso promosso avverso il silenzio serbato da un Comune su una istanza di riclassificazione urbanistica di “zone bianche”, esprimendo importanti principi, relativi a vari aspetti.
Innanzitutto, quanto alle modalità di presentazione dell’istanza, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto sufficiente l’indicazione degli estremi dell’atto pubblico da cui discende la proprietà dell’area: “anche qualora il Comune resistente avesse ritenuto non sufficienti tali estremi nonché necessaria la copia di un documento di identità della ricorrente, avrebbe dovuto richiedere la regolarizzazione dell’istanza; infatti, i procedimenti ad istanza di parte debbono essere improntati alla massima apertura e disponibilità dell’Amministrazione pubblica al dialogo con il richiedente, con il corollario che il responsabile del procedimento ha, tra l’altro, il potere-dovere di invitare l’interessato a regolarizzare la documentazione prodotta, in ossequio ai principi generali di leale collaborazione, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2005, n. 4057)”.
Sotto altro profilo, quanto all’obbligo di riscontro dell’istanza promossa da un privato, il TAR Catania ha chiarito che “ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della legge 241/1990, anche in caso di inammissibilità di istanza da cui consegua obbligatoriamente un procedimento l’Amministrazione pubblica ha l’obbligo di concludere tale procedimento con un provvedimento (eventualmente in forma semplificata laddove l’istanza sia manifestamente inammissibile), non potendo quindi tenere un atteggiamento inerte, ciò che è invece accaduto nel caso di specie; in proposito, circa l’obbligo del Comune resistente di avviare un procedimento a seguito dell’istanza della ricorrente, è sufficiente richiamare la sentenza di questa Sezione staccata di Catania del 24 aprile 2014, n. 1224, resa in analoga fattispecie nei confronti dello stesso Comune odierno resistente, secondo cui «…Come ripetutamente affermato da questa Sezione, non può esservi dubbio che l’amministrazione sia tenuta ad esaminare le istanze di privati volte all’ottenimento di un beneficio, anche nei casi in cui la richiesta non sia suscettibile di accoglimento, nel qual caso infatti incombe sull’Amministrazione l’obbligo di motivare congruamente il provvedimento di diniego…»)”.
Il ricorso è stato quindi accolto in quanto “Nel caso di specie, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale di efficacia del vincolo, risulta evidente l’inerzia del comune, che concretizza una ipotesi di silenzio rifiuto (inerzia a fronte di attività discrezionale)”.

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