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PIANO DI SVILUPPO RURALE PER LA REGIONE SICILIANA 2014/2020 – IL CONTENZIOSO SULLA SOTTOMISURA 4.1 – LE PRONUNZIE PIU’ RECENTI DEL TAR PALERMO.

Studio Legale Fidone, di recente, ha avuto modo di assistere numerose aziende per problematiche attinenti alla sottomisura 4.1 del PSR 2014/2020.
Con il bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ha istituito forme di sostegno allo sviluppo rurale, in applicazione del Regolamento UE 1305/2013, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 (PSR 2014/2020).
All’esito della pubblicazione degli elenchi definitivi, numerose sono state le aziende escluse dalla procedura, così come le aziende che hanno conseguito un punteggio ben inferiore alle attese.
Quanto alle aziende escluse, in diverse occasioni il TAR Palermo ha accolto la domanda cautelare per ragioni attinenti alla “cantierabilità” delle iniziative, con la seguente motivazione: “Premesso che la controversia ha ad oggetto gli elenchi definitivi delle domande di finanziamento, a valere sulla sottomisura 4.1“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR 2014-2020, cantierabili/ammissibili e inammissibili, nella parte in quella di parte ricorrente è inserita tra le seconde, poiché non ha conseguito la “cantierabilità” entro il termine di 90 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria, nonché nella parte in cui è stato assegnato il punteggio di 67 anziché 70; Rilevato che la mancata ammissione a finanziamento è avvenuta sulla base del punto 5, lettera c, delle disposizioni attuative il quale prevedeva testualmente che: “E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell’iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando”…Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris nella parte in cui contesta la clausola surriportata; non sembra, infatti, ragionevole fare decorrere il termine di 90 giorni per la dimostrazione della cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non di quella definitiva; Rilevato, in particolare, sotto tale profilo che: – la cantierabilità non incide sulla valutazione della qualità del progetto, ma sulla sua esecuzione, cosicché sembrerebbe maggiormente logico configurarla non come criterio di selezione incidente sull’inserimento nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità da richiedere successivamente; – la richiesta della cantierabilità sembrerebbe un onere sproporzionato da imporre ai partecipanti alla procedura in assenza della certezza dell’ammissione al finanziamento conseguente all’approvazione della graduatoria definitiva e alle possibili variazioni di quella provvisoria derivanti dall’accoglimento di reclami o ricorsi; il carattere sproporzionato dell’adempimento sembra accentuato dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (approvata il 5 dicembre 2017 e pubblicata il giorno 7 successivo) è intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell’8 novembre 2017, che ha dichiarato illegittimo l’art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale è necessaria l’autorizzazione del Genio Civile anche per le opere minori” (si vedano ordinanze cautelari nn. 1009 e 1011 del 30/10/2018).
Sotto altro profilo, il TAR Palermo ha accolto la domanda cautelare proposta dalle ditte escluse, per ragioni attinenti alla previsione di incombenti non previsti dalla legge in relazione alle strutture serricole rientranti nell’ambito dell’attività edilizia libera, con la seguente motivazione: “Considerato, inoltre, ed in relazione alla realizzazione delle serre stagionali costituite da strutture leggere infisse al terreno e con rivestimento in telone plastico, l’orientamento già espresso dalla Sezione in ordine alla non necessarietà del N.O. del Genio Civile per le serre dove non sono previste opere murarie, per altro inserite tra le opere soggette ad “Attività di edilizia libera” come espressamente previsto dalla lett. e) comma 1 art. 3 L.R. 16/2016 (di recepimento del d.P.R. 380/2001)” (in tal senso ordinanze cautelari nn. 1106 e 1110 del 2018 del 26/11/2018).
In tutti i casi il Tribunale Amministrativo palermitano ha disposto incombenti istruttori, chiedendo all’Amministrazione Regionale di fornire adeguati chiarimenti, soprattutto per quel che concerne l’errata attribuzione dei punteggi alle ditte partecipanti (cfr. ordinanze collegiali nn. 2214, 2215 e 2217 del 30/10/2018).
Non resta che attendere, a questo punto, la definizione del merito delle controversie, che avverrà con ogni probabilità entro il 2019.
Grandissima, infatti, è l’attesa per le aziende che hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Palermo.
Difatti, la sottomisura del PSR di cui si discute prevede una dotazione finanziaria di € 100.000.000,00 e rappresenta, pertanto, una occasione imprenditoriale di enorme valore per le ditte che hanno partecipato alla procedura.
Avv. Giovanni Francesco Fidone

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