Anche il TAR Ancona, seppure in sede cautelare, riconosce la fondatezza dell’interesse legittimo pretensivo alla iscrizione di uno studente, in possesso di determinati requisiti, ad anni successivi al primo di un corso di laurea a numero chiuso (professioni sanitarie – corso di laurea in fisioterapia, nella specie).
In dettaglio lo studente, con carriera universitaria pregressa, ha chiesto la valutazione del percorso universitario compiuto presso altro corso di laurea di professioni sanitarie, con la contestuale riconversione creditizia, ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo e nell’ambito di posti vacanti.
Ebbene, il TAR Ancona ha accolto la domanda di sospensiva con la seguente motivazione: “alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata in ricorso (ex multis, TAR L’Aquila, sentenza n. 293/2018 e TAR Lazio, III, ordinanza n. 3799/2018), la domanda cautelare va accolta, ai fini della valutazione nel merito della domanda presentata dal ricorrente e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti relativi alla immatricolazione …Tenuto conto dell’attuale stato di avanzamento del corrente anno accademico, il procedimento di riesame dovrà essere concluso entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza”.
Lo studente, pertanto, potrà avviare quanto prima il proprio percorso di studi presso il corso di laurea prescelto.