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AVV. ANTONELLA BARBERA – RISARCIMENTO DANNI DEGLI EREDI, IURE PROPRIO, PER DECESSO ASCRIVIBLE AD EMOTRASFUSIONE

on sentenza n. 4335/2017, il Tribunale di Catania ha accolto la domanda di risarcimento danni subiti dagli eredi a causa del decesso del dante causa ascrivibile ad emotrasfusione con sangue infetto.

Nelle motivazioni, in particolare, è stato confermato il principio di diritto secondo il quale sia applicabile al Ministero della Salute il termine di prescrizione decennale per l’ipotesi di configurabilità di omicidio colposo, in riferimento all’azione di risarcimento del danno chiesto dagli eredi, iure proprio, e causato dal decesso ascrivibile all’emotrasfusione (o all’assunzione di emoderivati) con sangue infetto, termine decorrente dalla morte del congiunto.

Ancora, il Tribunale ha chiarito che il riconoscimento del nesso di causalità risponde ai principi fissati dalla Suprema Corte secondo cui la causalità civile “ordinaria” si attesta sul versante della probabilità relativa, caratterizzata dall’accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale e senza che egli perda la sua funzione di operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico: la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del “più probabile che non”.

Sulla scorta del superiore ragionamento il Tribunale ha ritenuto che l’eziologia dell’infezione contratta dal de cuius sia conseguente alle trasfusioni di sangue infetto fatte sullo stesso, alla luce di tutti gli elementi acquisiti in corso di giudizio ed in assenza di qualsivoglia prova in ordine a comportamenti e/o stili di vita tali da far supporre una diversa causa dell’infezione.

In definitiva il nesso di causalità rappresenta, in sede civile, la misura della relazione probabilistica concreta, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra comportamento e fatto dannoso, consentendo di individuare i termini dell’astratta riconducibilità delle conseguenze dannose delle proprie azioni in capo all’agente a meno che sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire.

Il Tribunale ha anche affermato – uniformandosi alle Sezioni unite – la sussistenza in capo al Ministero della salute dell’obbligo di controllo, di direttiva, e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico anche strumentale alla programmazione in materia sanitaria, affinchè fosse utilizzato sangue non infetto proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione dei rischi. Accertata, dunque, l’omissione di tali attività e accertata la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione dei virus HIV, HBC, HCV in soggetto emotrasfuso, il Giudice, può ritenere – in assenza di altri fattori alternativi – che la omissione sia stata la causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento (Cass., Sez. Unite, 2008/581). Ancora la sentenza in esame precisa che, trattandosi di un unico evento lesivo (non di tre – contagio da HIV, HBC e HCV) ovvero di lesione dell’integrità fisica, sussiste responsabilità del Ministero per il contagio di tutti i virus già a partire dalla data di conoscenza della epatite B quando il Ministero avrebbe dovuto effettuare i dovuti controlli per obbligo di legge.

In particolare, specifica il Tribunale di Catania, già a partire dalla fine degli anni sessanta, può configurarsi una responsabilità del Ministero per omesso controllo, essendo ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed essendo all’epoca possibile la rilevazione dei virus già mediante determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell’anti HbcAh. Per aver omesso di adottare quelle cautele all’epoca esigibili al fine di scongiurare il pericolo di contrazione di virus per via ematica, il Giudice ha affermato la responsabilità ex art. 20143 cc. del Ministero della Salute e la conseguente condanna dello stesso.

Avv. Antonella Barbera

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