Con le sentenze nn. 1873 e 1874, entrambe del 9 maggio 2019, il Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro, ha riconosciuto la prescrizione dei crediti contributivi chiesti in pagamento dall’INPS, con riguardo alla iscrizione alla c.d. “gestione separata”, nei confronti di due pubblici dipendenti che hanno prodotto reddito da attività libero-professionale.
I due ricorrenti, in particolare, avevano eccepito l’infondatezza della sussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla gestione separata ma, in via preliminare, avevano anche eccepito la prescrizione della pretesa posto che gli avvisi bonari (che precedono gli avvisi addebito) erano stati notificati dall’INPS oltre il quinquennio previsto ex lege.
Nel caso specifico, trattandosi di contributi per l’anno 2008, l’avviso bonario d’iscrizione d’ufficio alla gestione separata poteva essere notificato entro il 16 giugno 2009 mentre per i contributi del 2009 entro il 16 giugno del 2010.
Di contro l’INPS eccepiva che il termine ultimo della notifica poteva essere quello della presentazione della dichiarazione dei redditi, ben più lungo rispetto alle date di scadenza dei pagamenti del 16 giugno.
Secondo l’INPS, infatti, “…tale termine decorre dal momento della propria legale conoscenza della produzione medesima, ai sensi dell’art. 2935 c.c., lo stesso va fissato nel momento della dichiarazione dei redditi, quindi in epoca successiva ala data di scadenza del pagamento…relativa all’anno 2008 il 29/09/2009 e, relativamente all’anno 2009 in data 29/09/2010”.
Sull’argomento la Suprema Corte, con diverse pronunce ha statuito e reiterato che: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. (nn. 27950/2018; 19640/2018; 23643/2017).
Inoltre il D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1 e successive modifiche aveva stabilito che: “il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi…è effettuato entro il 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa”.
Con successivo D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, il termine di scadenza del pagamento della contribuzione veniva fissato al 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa.
Ebbene, il Tribunale del Lavoro di Palermo, sulla scorta dei sopracitati orientamenti giurisprudenziali e della normativa vigente, ha accolto l’eccezione di prescrizione maturata il 16 giugno, in quanto gli avvisi bonari risultavano ricevuti dai professionisti in data 30/06/2014 relativamente ai redditi prodotti nel 2008, mentre l’avviso bonario per i redditi prodotti nel 2009 era stato notificato al professionista in data 07/07/2015.
Invero, anche il Tribunale del Lavoro di Ragusa, con la sentenza n. 233 del 01/03/2019 e con la sentenza n. 426 del 03/05/2019 ha dichiarato la prescrizione della pretesa con riguardo ad altre due controversie.
In tutti i casi citati, i pubblici dipendenti/liberi professionisti sono stati assistiti da Studio Legale Fidone.
Dott. Luciano Caminiti