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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: ISTITUTO APPLICABILE ANCHE AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI GARA. NOTA AD ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 10 DEL 02/04/2020.

Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la facoltà concessa a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, previsti dal D. Lgs. n. 33/2013.
E ciò, come stabilito dall’art. 5, comma 2, del predetto Decreto, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La legittimazione ad esercitare il diritto all’accesso civico generalizzato spetta a chiunque, ma è fondamentale che la richiesta sia finalizzata a consentire alla P.A. l’individuazione dei dati, dei documenti o dell’informazione.
Ne deriva che richieste caratterizzate da evidenti profili di genericità non sono ammesse.
A titolo esemplificativo, in caso di presentazione di un’istanza che faccia riferimento ad un numero abnorme di documenti, la P.A. sarà tenuta a ponderare l’interesse all’accesso civico e l’interesse al buon andamento della funzionalità amministrativa, in quanto una richiesta avente tale caratteristica potrebbe compromettere il buon funzionamento degli uffici coinvolti.
L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, come previsto dall’articolo 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013, il cui comma 3 prevede testualmente che “Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”.
Né tantomeno potranno essere evase istanze meramente esplorative, ossia finalizzate a verificare esclusivamente di quali informazioni la P.A. dispone.
In tema di appalti pubblici, il giudice amministrativo ha analizzato l’applicabilità in tale ambito dell’accesso civico generalizzato.
Difatti, posto che non tutta la disciplina dei contratti pubblici deve essere sottratta alla “conoscenza diffusa” di cui al D. Lgs. n. 33/2013, è chiaro che, essendo più elevato il rischio di corruzione in siffatta materia -tant’è che viene ricompresa tra le aree più a rischio di cui all’art. 1, comma 16, L. n. 190/2012- sulla stessa si è appuntata l’attenzione della disciplina anticorruzione e dell’ANAC.
Di talché, sarebbe irragionevole la volontà del Legislatore di sottrarre alla disciplina sulla trasparenza e, quindi, all’accesso del quisque de populo proprio la materia degli appalti pubblici.
Pertanto, una volta che la gara si sia conclusa e sia venuta meno l’esigenza di tutelare la par condicio dei concorrenti, la possibilità di accesso civico risponde proprio ai canoni generali di controllo diffuso sul perseguimento dei compiti istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013.
A tal riguardo, recentemente si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, ha avuto modo di affermare il principio giuridico alla stregua del quale “La disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 d.lg. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis d.lg. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza”.
In conclusione, il giudice amministrativo ha positivamente definito la questione circa l’applicabilità o meno dell’istituto dell’accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici, atteso che l’accesso “mira” a garantire il rispetto di un principio fondamentale, costituzionalmente garantito, quale è il principio di trasparenza.
Avv. Rosario Giommarresi

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