Con la sentenza n. 5556 del 26/05/2020 il TAR Lazio si è espresso sul ricorso proposto da un Comitato di tutela ambientale, con il quale è stata impugnata una convenzione di lottizzazione e tutti gli atti successivi adottati nelle more, finalizzati a consentire la realizzazione di un imponente piano di lottizzazione (comportante un intervento edilizio per una volumetria complessiva di 17.000,00 mc) in una zona di grande pregio naturalistico (destinata in parte ad area boschiva).
La questione nasce dall’approvazione di una convenzione di lottizzazione, asseritamente in attuazione di una precedente convenzione, che secondo il Comitato ricorrente aveva natura novativa e sostitutiva della precedente.
Ebbene il TAR Lazio, aderendo alle difese del Comitato, ha ritenuto come la convenzione impugnata avesse natura novativa-sostitutiva, non potendo pertanto riconoscersi alcun effetto di ultrattività al regime urbanistico precedentemente in vigore.
Il tenore della pronunzia è chiarissimo: ”Il termine decennale di durata massima dell’efficacia del piano di lottizzazione, previsto dall’art. 28 della legge n. 1150/1942, è chiara espressione del carattere necessariamente limitato nel tempo del periodo di efficacia dei piani attuativi – ricavabile, in via generale, dall’art. 17 della medesima legge –, la cui ratio risiede nell’inderogabile esigenza che le specifiche scelte di governo del territorio effettuate in un determinato periodo storico, cui tali tipologie di piano danno attuazione, siano suscettibili di una nuova considerazione da parte dell’Ente in funzione di adeguamento alle rinnovate esigenze e/o valutazioni degli interessi urbanistici di una determinata area, qualora il piano attuativo non abbia avuto esecuzione nell’arco del periodo di efficacia loro assegnato e ritenuto congruo dall’ordinamento. Pertanto, ancorché il termine di durata massima di efficacia del piano di lottizzazione decorra dalla data di perfezionamento (recte: di stipula) della convenzione urbanistica prevista dalla legge, quale atto negoziale che accede allo strumento pianificatorio in esame, non può ammettersi che mediante l’adozione di successive integrazioni della medesima convenzione, o, addirittura, mediante la stipulazione di “nuove” convenzioni, attuative del medesimo p.d.l., sia consentito superare – o addirittura eludere – per via pattizia il termine legale di efficacia massima dello specifico piano attuativo considerato…Ne deriva che i termini di efficacia del piano di lottizzazione sono modulabili solo nel limite massimo decennale previsto dalla legge, di talché, decorso infruttuosamente tale termine, lo strumento attuativo perde automaticamente efficacia”.
Il Comitato è stato rappresentato dinanzi al TAR Lazio da Fidone Studio Legale, con un team composto da Giovanni Francesco Fidone e da Maria Francesca Fera.
Avv. Giovanni Francesco Fidone