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PIANO DI SVILUPPO RURALE PER LA REGIONE SICILIANA 2014/2020 – IL CONTENZIOSO SULLA SOTTOMISURA 4.1 – LA SENTENZA N. 1364 DEL 08/07/2020 DEL TAR PALERMO.

Studio Legale Fidone, di recente, ha avuto modo di assistere numerose aziende per problematiche attinenti alla sottomisura 4.1 del PSR 2014/2020.
Con il bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ha istituito forme di sostegno allo sviluppo rurale, in applicazione del Regolamento UE 1305/2013, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 (PSR 2014/2020).
All’esito della pubblicazione degli elenchi definitivi, numerose sono state le aziende escluse dalla procedura, così come le aziende che hanno conseguito un punteggio ben inferiore alle attese.
Ebbene, con sentenza n. 1364 del 08/07/2020, il TAR Palermo, a conferma del proprio orientamento, ha accolto il ricorso promosso da un’azienda rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, fornendo diversi spunti interessanti.
In particolare, in merito all’esclusione della ditta dall’elenco delle domande finanziabili, il TAR ha ritenuto che la cantierabilità non incida sulla valutazione della qualità del progetto, ma sulla sua esecuzione, cosicché la stessa non può valere non come criterio di selezione incidente sull’inserimento nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità da richiedere successivamente alla presentazione della domanda a corredo della quale appare sufficiente la presentazione di un progetto esecutivo.
Importante è il riferimento della pronunzia alle strutture serricole, nella parte in cui afferma che “Secondo il recentissimo orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sez. VI, 15/04/2019 n.2438), che richiama l’insegnamento della Corte di Cassazione, le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, rientrano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) D.P.R. 380 del 2001, tra le ipotesi di attività edilizia libera. Solo per quelle di diversa consistenza e destinazione, la giurisprudenza della stessa Corte è unanime nel ritenere la necessità del permesso di costruire, assumendo rilevanza decisiva la presenza di requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tale da alterare in modo duraturo l’assetto urbanistico/ambientale (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 50649 dell’8 novembre 2018 e giurisprudenza ivi cit.)”.
Infine il TAR Palermo ha disposto il riesame della domanda della ditta ricorrente, in merito al riconoscimento di punteggio ulteriore, in ragione dell’incoerenza dell’operato della P.A..
Avv. Giovanni Francesco Fidone

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