Con sentenza n. 587 del 19/08/2020 la Prima Sezione del TAR Genova ha accolto il gravame proposto da una ditta rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone.
In particolare, la ditta ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo della Liguria l’ordine di demolizione disposto dal Comune di Genova ma anche gli atti successivi di acquisizione del bene al patrimonio disponibile dell’ente e di irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del t.u. edilizia.
La questione verteva, in particolare, sull’epoca di realizzazione del manufatto in data antecedente all’entrata in vigore della c.d. “legge ponte”.
Ebbene il TAR Genova, censurando l’operato del Comune di Genova, ha accolto il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, evidenziando il difetto di istruttoria nella valutazione della fattispecie: “Nel merito, va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’onere di provare la data di realizzazione di un immobile non assistito da titolo abilitativo edilizio grava sull’interessato, mentre l’onere della prova contraria viene trasferito in capo all’amministrazione nel caso in cui il privato fornisca la prova suddetta (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 2020, n. 1929). Come riferito nelle premesse, l’odierna ricorrente aveva trasmesso all’Amministrazione, molto prima che fosse adottata l’ordinanza di demolizione, un’aerofotogrammetria prodotta dall’I.G.M. nel 1951 che raffigurerebbe l’immobile per cui è causa. Dichiarando di non essere obbligato “ad un riesame dell’istruttoria progettuale”, il Comune non ha ritenuto di dover valutare tale elemento di prova onde accertare se l’immobile della ricorrente fosse preesistente all’entrata in vigore della cosiddetta “legge ponte” del 1967 che ha introdotto l’obbligo di acquisire, in via preventiva, apposita licenza edilizia al fine di apportare trasformazioni al territorio nazionale, mentre il previgente regime disegnato dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942 prevedeva l’obbligo di chiedere e ottenere un titolo edilizio limitatamente alle nuove costruzioni nei centri abitati dei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici. L’Amministrazione procedente si è basata, invece, su una fotografia aerea del 1954 che, apparendo meno nitida della prima, non sembrerebbe idonea a consentire conclusioni certe in ordine all’effettiva esistenza del manufatto a tale data. L’omessa valutazione degli elementi di prova forniti dal privato, in tesi idonei a dimostrare la risalenza del manufatto ad un’epoca anteriore all’entrata in vigore della legislazione che ha imposto il previo ottenimento del titolo edilizio, comporta la fondatezza del ricorso sotto il dedotto e assorbente profilo del difetto di istruttoria”.
In conclusione il TAR ligure ha affrontato anche il tema della presunta vigenza di un regolamento edilizio del Comune di Genova risalente al 1929, affermando che “la valorizzazione di questa particolare circostanza (che, a sua volta, implica dibattute questioni relative al carattere precettivo o meno dei regolamenti comunali approvati in epoca antecedente al 1942) avrebbe implicato lo svolgimento di un adeguato contraddittorio con il privato. Essa, viceversa, non emerge dall’impugnato provvedimento ripristinatorio, ove si fa unicamente riferimento alla data di entrata in vigore della legge urbanistica del 1942, ed è stata allegata solo con gli scritti difensivi”.
Gli atti impugnati, pertanto, sono stati annullati.
Avv. Giovanni Francesco Fidone