Con sentenza n. 2257 del 21/09/2020, il TAR Catania si è espresso in merito ad una procedura selettiva avviata da un ente locale per il conferimento di un incarico professionale di revisore dei conti, affermando due importanti principi: 1) la previsione di un bando, secondo la quale l’unico criterio di attribuzione di punteggio per capacità in materia informatica era la certificazione ECDL, è espressione della discrezionalità della P.A.; 2) in considerazione della presenza sul mercato della formazione informatica di numerose certificazioni (ECDL, PEKIT, MOS, CISCO, IC3) rilasciate da vari organismi e quindi astrattamente equipollenti da un punto di vista soggettivo, la certificazione MOS non può ritenersi equipollente alla certificazione ECDL.
Le conclusioni cui è pervenuto il Giudice Amministrativo, accogliendo le difese del controinteressato, rappresentato dall’Avv. Fidone, sono chiarissime: <
Avv. Giovanni Francesco Fidone