Con sentenza n. 2349 del 30/09/2020 il TAR Catania si è espresso in merito ad un ricorso avverso il silenzio della P.A. formatosi su un’istanza di riqualificazione urbanistica di un’area destinata a strada pubblica il cui vincolo era decaduto e divenuta quindi “zona bianca”.
Ebbene, in primo luogo, il Tribunale Amministrativo etneo ha ritenuto che la strada prevista dai PRG costituisce un vincolo gravante sul singolo bene privato e l’attività di riqualificazione urbanistica richiesta dal ricorrente non postula la riformulazione integrale dello strumento urbanistico – e cioè, l’adozione di un atto generale di pianificazione – bensì solo l’adozione di una variante specifica che riguardi il lotto, e si connota pertanto come provvedimento individuale.
In secondo luogo, il TAR ha riconosciuto che “il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione”. Anche la giurisprudenza di primo grado esprime lo stesso avviso: “Per quanto attiene al vincolo a “Sede viaria di previsione”, tale destinazione è un vincolo a carattere espropriativo, in quanto è incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata poiché, per sua intrinseca natura, la strada è destinata a una pubblica utilizzazione.” (T.a.r. Palermo 804/2020 e 2597/2019; nello stesso senso T.a.r. L’Aquila 693/2019 e T.a.r. Salerno 2550/2015)”.
Per tali ragioni il ricorso proposto dal privato, assistito in giudizio dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, è stato accolto.
Dott. Luciano Caminiti