Con Ordinanza del 18/11/2020, il Tribunale di Ragusa ha accolto l’eccezione di incompetenza per materia -ex art. 38 c.p.c.-, in favore del Tribunale Specializzato in materia di imprese, in un giudizio che ha visto coinvolta una società rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianfranco Fidone e Rosario Giommarresi.
In particolare, il contratto conferito nell’anno 2010 alla convenuta società era un contratto pubblico di appalto di lavori di rilevanza comunitaria, in quanto “sovra soglia”, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016.
A tal riguardo, l’art. 3 del d.lgs., 27 giugno 2003, n. 168 (per come riformulato dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27) prevede che le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, quando sia parte una delle società individuate nella prima parte del secondo comma dell’art. 3, per le cause e procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.
Pertanto, il Tribunale di Ragusa ha accolto la tesi difensiva degli Avvocati Fidone e Giommarresi, richiamando il principio espresso dalla Cassazione Civile, sez. VI, con sentenza n. 6327 del 10/03/2017, alla stregua del quale “Il tribunale, sezione specializzata in materia di imprese, è competente, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 168 del 2003, a conoscere delle controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria e, quindi, i contratti sottoposti al codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile “ratione temporis”), restando pertanto esclusi i contratti ad esso antecedenti”, mentre il contratto in questione era stato stipulato nel 2010.
Avv. Giovanni Francesco Fidone Avv. Rosario Giommarresi