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Appalti pubblici – Criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali: brevi considerazioni sulla sentenza n. 1177/2020 del C.G.A..

Il CGA con una importante decisione ha affrontato la questione del criterio di calcolo delle offerte anomale in caso di scelta del criterio dell’offerta al prezzo più basso (c.d. taglio delle ali), disciplinato dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di specie il CGA ha esaminato la situazione in cui erano state presentate offerte con identico ribasso che, ai fini dell’accantonamento prodromico al calcolo della media, vengono poste all’interno delle ali ed alle quali va applicata la regola del blocco unitario prevista dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
In base al vigente art. 97, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 quando, nell’effettuare il calcolo delle offerte da includere nel taglio delle ali, “siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare”, analogamente a quanto contenuto nell’art. 121, D.P.R. n. 207 del 2011, sul quale si è pronunciata l’Adunanza Plenaria 5/2017.
Secondo l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, “Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata”. A tal fine la Stazione Appaltante ha la possibilità di sorteggiare un metodo volto all’individuazione dell’offerta anomala e tra questi, l’art. 97 del D.Lgs. citato, prevede la possibilità di applicare il meccanismo della “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra” (comma 2, lett. b)).
In tal senso il CGA, dopo avere ricostruito la materia a partire dal D.Lgs. 163/2006, alla luce dell’Adunanza Plenaria n. 5/2017, conclude nel senso che la mancanza di una limitazione espressa dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, il quale fa genericamente riferimento alle “una o più offerte di eguale valore”, e la locuzione “da accantonare” rappresenterebbero il chiaro intento del legislatore di adottare il cd. blocco unitario per le offerte con identico ribasso, sia poste a cavallo delle ali, sia all’interno delle ali.
Neanche la disposizione contenuta nell’art. 97, comma 2, lett. a, osta a tale conclusione in quanto, nonostante faccia riferimento alla locuzione “tutte le offerte ammesse”, la stessa è riferita alla successiva fase della verifica di anomalia del calcolo della media aritmetica dei ribassi e non alla fase dell’accantonamento.
Avv. Salvatore Brighina

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