In tema di procedimenti disciplinari nei confronti del personale della Guardia di Finanza, la recente giurisprudenza amministrativa si è espressa con riferimento alla distinzione tra tale procedimento, riconducibile alla materia amministrativa, ed il giudizio penale.
Difatti, il procedimento disciplinare nei confronti del personale della Guardia di Finanza è attivabile senza che l’amministrazione consideri fatti diversi da quelli esaminati dal giudice penale.
In particolare, “il giudizio disciplinare non è vincolato alle valutazioni svolte in sede penale essendo i giudizi tra loro autonomi” (si veda Consiglio di Stato sez. II, 20/01/2020, n. 468).
Un particolare aspetto approfondito ed analizzato dalla giurisprudenza amministrativa, riferibile al possibile avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale della Guardia di Finanza, è afferente al diritto di difesa, che trova la propria tutela nell’art. 24 Cost..
E tale diritto di difesa si interseca sensibilmente con altri principi di rilievo costituzionale, quali la salvaguardia del rapporto di lavoro da parte del personale.
Su tale profilo, i Giudici di Palazzo Spada hanno avuto modo di evidenziare che il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. non si estende alla sfera della giurisdizione, sino a coprire ogni procedimento contenzioso di natura amministrativa, “nel quale tuttavia deve essere salvaguardata una possibilità di contraddittorio che garantisca il nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della persona nel caso in cui possano derivare per essa sanzioni che incidono su beni di rilievo costituzionale, come il mantenimento del rapporto di servizio o di lavoro” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 04/05/2020, n. 2841).
Ne deriva che anche nei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale della Guardia di Finanza, dovrà essere garantito il contraddittorio e la salvaguardia dei diritti inviolabili della persona.
Avv. Giovanni Francesco Fidone Avv. Rosario Giommarresi