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IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto anche in Italia un articolato ed innovativo sistema sanzionatorio da applicarsi in relazione a determinati reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, sia da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura aziendale sia dai soggetti alle dipendenza di questi ultimi e dunque sottoposti alla loro vigilanza.
In pratica, prima della 231, le Società non potevano delinquere: di un fatto compiuto in ambito societario (es. falso in bilancio), era sempre e solo ritenuto responsabile l’amministratore. Con l’introduzione del D.Lgs. 231 anche la Società è chiamata a processo.
La redazione e concreta attuazione del Modello organizzativo, unitamente all’attività dell’Organismo di Vigilanza, consentono di evitare alla società di essere condannata ad ingenti sanzioni, sia di tipo economico che interdittivo, in caso di commissione di reati a beneficio e vantaggio dell’ente.
L’introduzione anche di reati di natura colposa (quelli in tema di salute e sicurezza sul lavoro) espone sostanzialmente tutte le persone giuridiche al rischio di commissione di un reato: mentre un reato doloso presuppone l’intenzione di commetterlo, quello colposo nasce da una negligenza, da cui è molto più difficile difendersi senza un modello organizzativo ad hoc.
Con il Modello 231 l’azienda si dota di un sistema concreto che mira, attraverso la cavillosa indicazione dei comportamenti vietati e di quelli obbligatori, a prevenire la commissione di reati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo reati ambientali, societari, associativi, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro).
Le sanzioni applicabili nei confronti delle società, in caso di commissione di reato, sono: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), confisca, pubblicazione della sentenza (con un danno reputazionale irreparabile).
Le sanzioni interdittive sono state predisposte con la specifica finalità di limitare notevolmente l’attività della società sino ad arrivare alla possibile interdizione definitiva della stessa e possono essere applicate anche in via cautelare nel corso delle indagini, pertanto prima della conclusione del procedimento.
L’ente potrà essere esonerato da responsabilità penale laddove dimostri di avere adottato un adeguato Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (così da rendere l’eventuale comportamento illecito ascrivibile alla sola condotta dell’autore materiale del reato posta in essere fraudolentemente rispetto al Modello) e a condizione che il Modello medesimo venga sottoposto a periodica verifica da parte di un Organismo dell’ente (c.d. Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri e specificamente preposto a tale attività.
Si pensi all’ipotesi di un Infortunio sul lavoro: il datore ne è personalmente coinvolto (ex D. Lvo 81/08), ma se nel corso dell’indagine emerge che il fatto si è compiuto perché il modello organizzativo 231 è inefficace e inefficiente, o addirittura assente, e l’Ente ne ha tratto un beneficio (risparmio economico dai costi dei presidi di sicurezza, risparmio economico sui cicli produttivi per non aver rispettato certe procedure economicamente onerose), sarà chiamata a risponderne anche la Società.
In maniera assai semplificata appare opportuno delineare come nasce un Modello 231: revisionata esaustivamente la realtà aziendale che intende adottare il Mod. 231 andranno individuate le “aree a rischio”, ovvero le attività nel cui contesto aziendale possono essere commessi reati. Si provvede dunque ad adottare specifici protocolli e disposizioni organizzative dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, identificando quali sono i comportamenti da evitare e quali obbligatori, predisponendo ad hoc le procedure da adottare nell’ambito dei processi di governance e dell’operatività aziendale. L’obiettivo è un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità ed alla descrizione dei compiti.
Adottando il Modello, vero e proprio presidio di legalità, si può evitare concretamente di incorrere in procedimenti penali e nelle loro nefaste conseguenze.
Indubbio è poi il beneficio al livello di immagine, grazie alla cultura della legalità che il Modello può contribuire a diffondere sia all’interno dell’azienda, sia dando un’impronta di maggiore liceità, affidabilità e professionalità nei rapporti esterni: basti sapere che è uno degli elementi presi in considerazione per la certificazione del rating di legalità da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
Avv. Sandra Amarù

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