Con il bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ha istituito forme di sostegno allo sviluppo rurale, in applicazione del Regolamento UE 1305/2013, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 (PSR 2014/2020).
All’esito della pubblicazione degli elenchi definitivi, numerose sono state le aziende escluse dalla procedura, così come le aziende che hanno conseguito un punteggio ben inferiore alle attese.
Confermando il proprio orientamento, già espresso in diversi precedenti su ricorsi promossi da Fidone Associati, il TAR Catania ha affrontato il tema della cantierabilità delle iniziative accogliendo il gravame proposto dalla ditta ricorrente con la seguente motivazione: “La mancata ammissione a finanziamento è avvenuta sulla base del punto 5, lettera c, delle disposizioni attuative il quale prevedeva testualmente che: “E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell’iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando”. Ebbene, come già affermato in sede cautelare, e come altresì precisato dalla Sezione con ulteriori sentenze di merito, la clausola della lex specialis, che richiede la prova della cantierabilità del progetto entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, anziché da quella definitiva, non appare ragionevole soprattutto laddove, come nel caso in specie, la società ricorrente era stata esclusa (per altra motivazione connessa alla errata valutazione sulla iscrizione all’INPS, poi ritenuta non più ostativa dalla P.A. a seguito della richiesta di riesame) proprio dalla graduatoria provvisoria. Ed invero, anche in questa sede di merito, il Collegio ritiene di confermare quanto dedotto in sede cautelare, non risultando conducenti le argomentazioni ex adverso articolate dalla difesa erariale. In relazione al requisito della cantierabilità, anche al netto delle deduzioni di parte in ordine alla sufficienza della DIA per la realizzazione delle opera previste in progetto e tenuto anche conto della acquisizione, sin dal 7 marzo 2018 del nulla osta del Genio Civile, occorre ribadire: – come la cantierabilità non incida sulla valutazione della qualità del progetto, ma sulla sua esecuzione, cosicché risulta maggiormente logico configurarla non come criterio di selezione incidente sull’inserimento nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità da richiedere successivamente; – come la richiesta della cantierabilità, come intesa dall’Amministrazione, costituisce un onere sproporzionato da imporre ai partecipanti alla procedura in assenza della certezza dell’ammissione al finanziamento conseguente all’approvazione della graduatoria definitiva e alle possibili variazioni di quella provvisoria derivanti dall’accoglimento di reclami o ricorsi; il carattere sproporzionato dell’adempimento viene accentuato dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (approvata il 5 dicembre 2017 e pubblicata il giorno 7 successivo) è intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell’8 novembre 2017, che ha dichiarato illegittimo l’art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale è necessaria l’autorizzazione del Genio Civile anche per le opere minori; – come l’interesse della Pubblica Amministrazione ad ammettere nella graduatoria definitiva solo iniziative di cui può prevedersi la realizzazione sembrerebbe essere adeguatamente tutelato dall’obbligo di presentazione, in uno all’istanza di partecipazione, del progetto definitivo”.
Avv. Giovanni Francesco Fidone