Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rigettato l’appello proposto dalla Questura di Enna avverso la sentenza n. 324/2018 del TAR Catania, la quale aveva disposto l’annullamento di due provvedimenti di DASPO comminati ad altrettanti tifosi dell’Enna Calcio.
Nello smentire l’assunto sostenuto dalla Questura di Enna, anche il C.G.A., con sentenza n. 404 del 07/05/2021, ha ritenuto che la omologazione della posizione di due ricorrenti agli altri due destinatari di DASPO integrava gli estremi del postulato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti.
Interessante, a questo proposito, è l’esame del quadro probatorio offerto dai due tifosi dell’Enna Calcio, i quali avevano depositato in giudizio le dichiarazioni spontanee di alcuni presenti all’incontro calcistico, a seguito del quale erano stati emessi i due DASPO.
A questo riguardo, il CGA ha affermato che “Depongono a favore della loro estraneità non soltanto, in modo oggettivo e sufficiente, i fotogrammi che riprendono l’episodio, ma anche le prove testimoniali prodotte dalla difesa (indagini difensive effettuate presso lo studio dell’avvocato Fidone, emergenze processuali che hanno la stessa dignità probatoria degli atti prodotti dalle amministrazioni appellanti)”.
Avv. Giovanni Francesco Fidone