Come ormai noto, i docenti immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Vi è, tuttavia, un’eccezione introdotta dal Legislatore -molteplici volte “trascurata” dall’Amministrazione Scolastica- riguardante il personale disabile o che presta assistenza a congiunti disabili gravi, di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni di disabilità siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).
Ebbene, il diritto di precedenza vantato dai docenti in materia di mobilità rappresenta una deroga al sopra citato vincolo quinquennale.
Come confermato anche dalla giurisprudenza consolidatasi in materia, infatti, “In caso di mobilità interprovinciale va riconosciuto, in deroga al vincolo quinquennale, il diritto del docente alla precedenza ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992” (Tribunale Foggia sez. lav., 25/06/2020).
Tale comma, come modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 2000, n. 53 e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede testualmente che “Il lavoratore di cui al comma 3 (ossia, il lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Il comma 3, inoltre, individua quale presupposto necessario per poter accedere al beneficio la circostanza per la quale la persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno.
A ciò si aggiunga che il lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Su tale “crinale”, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “il docente che deve assistere il genitore disabile grave ex art. 3 comma 3 della L. n. 104 del 1992 ha diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33 commi 5, 7 della l. 104 del 1992, senza distinzione tra fasi di mobilità e dunque anche per i trasferimenti interprovinciali” (Tribunale Catania sez. lav., 26/05/2020).
Ed ancora, molti Giudici del Lavoro hanno considerato illegittime le norme del CCNL scuola che non riconoscono la precedenza, nella mobilità interprovinciale, al docente che assista parente disabile.
In dettaglio, l’art. 13, comma 1, punto 4 del CCNL 2019/22, che non riconosce il diritto di precedenza per assistenza ai genitori con disabilità grave (art. 3 L. n. 104/1992) ai docenti che si sottopongono a mobilità interprovinciale, “risulta contrario a norme imperative e determina delle disparità non giustificate” (ex plurimis, Tribunale Patti sez. lav., 14/04/2020).
Le disposizioni contrattuali appena richiamate “appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate”, con il conseguente riconoscimento del diritto del docente a inserire nella domanda relativa alle operazioni di mobilità interprovinciale il suo diritto di precedenza in relazione alla sua condizione di referente unico per l’assistenza del disabile in condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. n. 104/1992.
Avv. Rosario Giommarresi