Con sentenza n. 2573 del 03/06/2021 il Tribunale di Catania ha chiarito gli ambiti del riparto di giurisdizione fra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo in materia di controversie attinenti alla spettanza ed alla liquidazione degli oneri di urbanizzazione.
In particolare, il Tribunale etneo si è espresso in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avviato da parte di una ditta, nel corso del quale era stato chiamato in garanzia quale terzo un comune, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone.
Il Comune, chiamato in causa, ha rilevato che la domanda svolta dall’opponente e riguardante il rapporto contrattuale relativo ad una polizza fideiussoria stipulata a garanzia della procedura di scomputo ed escussa dall’ente, ha diversa natura rispetto all’esercizio del potere amministrativo nell’ambito di una procedura di scomputo oneri (oggetto della domanda di manleva).
La sentenza n. 2573/2021 del Tribunale di Catania accoglie quindi l’eccezione di difetto di giurisdizione svolta dal Comune, con riguardo alla domanda di manleva, richiamando diversi precedenti.
In particolare, su casi analoghi si sono pronunciate sia la Corte di Cassazione a Sezione Unite, la quale ha affermato la giurisdizione del Giudice Amministrativo per “le controversie attinenti alle spettanze dei contributi per oneri di urbanizzazione, anche laddove il relativo computo sia dedotto sotto il profilo della richiesta di ripetizione o di compensazione (C. 09/18148)>” (Cass. Civ., SS.UU. 27 luglio 2011, n. 16388 e, nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., SS.UU.,14 aprile 2003, n. 5903 e tante altre conformi), sia il TAR Sicilia, Sede di Catania, Sez. III, sentenza del 27/04/2020, n. 819, che ha ritenuto che “la controversia avente ad oggetto la spettanza e la liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, avendo ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall’esistenza di atti dell’Amministrazione, non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie -annullatorie degli atti amministrativi ed ai rispettivi termini di decadenza, ed è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
Dott.ssa Marzia Senia