Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5825 del 9 agosto 2021, sulla scorta di un orientamento ormai consolidato, ha chiarito i presupposti per l’accoglimento di una domanda di condono edilizio per silentium.
In dettaglio, respingendo l’appello promosso avverso una pronunzia del TAR Toscana, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che l’accoglimento della domanda di condono edilizio per silentium, può aver luogo solo ove la domanda a tal fine presentata dal privato possieda i presupposti sostanziali per essere accolta, tra i quali rientra anche la dimostrazione del requisito relativo al tempo di ultimazione dei lavori (all’uopo, la pronunzia richiama un proprio precedente – Cons. Stato n. 7198/2020).
Su questo crinale, grava sul soggetto richiedente la sanatoria l’onere della prova relativa al momento di ultimazione dei lavori entro la data utile per il condono, con ciò ritenendo i Giudici Amministrativi che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto.
Se il privato non assolve all’onere probatorio su di essa incombente, pertanto, secondo il Consiglio di Stato permane integro il potere di esprimere un diniego sulla domanda di condono.
Avv. Giovanni Francesco Fidone