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APPALTI PUBBLICI: LA C.D. “PROROGA TECNICA” COSTITUISCE UN’IPOTESI ECCEZIONALE ED E’ APPLICABILE SOLAMENTE IN CASI STRAORDINARI – CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, 18/10/2021 N. 6955.

Con una recente pronunzia, il Consiglio di Stato è tornato ad occuparsi del tema della c.d. “proroga tecnica” dell’affidamento, nell’ambito degli appalti pubblici, la quale trova il proprio referente normativo nell’articolo 106, comma 11, del d. lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale “La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.

La c.d. “proroga tecnica”, perché risulti legittima, richiede una situazione eccezionale e non imputabile all’amministrazione; diversamente, essa si sostanzia in uno strumento di affidamento diretto in palese violazione dei principi interni ed euro-unitari in materia di evidenza pubblica.

Condividendo il proprio precedente orientamento giurisprudenziale dettato in materia, con la sentenza in commento, i Giudici di Palazzo Spada hanno avuto modo di affermare che, anche nella vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nell’ambito dei contratti pubblici, <<il ricorso alla proroga tecnica costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 23 settembre 2019, n. 6326; 17 gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n. 1521; V, 11 maggio 2009, n. 2882, che pone in risalto anche la necessità che le ragioni eccezionali della proroga siano “obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione”)>>.

Tuttavia, nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, tali presupposti, elaborati dalla giurisprudenza già prima dell’ingresso in vigore dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016, non sono stati riscontrati, atteso che la proroga era stata disposta a fronte di una valutazione comparativa sulla modalità di affidamento del servizio.

Invero, i presupposti che legittimano l’applicazione della proroga tecnica sono stringenti e richiedono una puntuale motivazione da parte dell’amministrazione.

In caso contrario, “non residuando altrimenti spazi per l’autonomia contrattuale delle parti, la proroga del contratto costituisce un illegittimo affidamento in assenza di una procedura competitiva” (cfr. TAR Campania Napoli, sez. V, 18/04/2020, n. 1392).

Pertanto, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello in quanto l’invocata valutazione comparativa fra le modalità di affidamento non era tale da inverare una situazione eccezionale idonea a giustificare –sic et simpliciter- la proroga del contratto, sottraendo il regime di affidamento alle regole dell’evidenza pubblica.

 

Avv. Rosario Giommarresi

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