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ISCRIZIONE A CORSO DI LAUREA A NUMERO CHIUSO DI STUDENTE IN POSSESSO DI ALTRA LAUREA E DI CARRIERA ACCADEMICA PREGRESSA – TAR L’AQUILA, SENTENZA N. 550 DEL 09/12/2021.

Con sentenza n. 550 del 9 dicembre 2021, il TAR L’Aquila torna ad occuparsi di accesso a corso di laurea a numero chiuso.

Nello specifico, una studentessa già laureata in Medicina e Chirurgia (ed in possesso anche di specializzazione in Anatomia Patologica), chiedeva di essere iscritta ad anni successivi al primo del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, essendovi alcuni posti vacanti.

Dinanzi al diniego opposto dall’Ateneo, la studentessa promoveva ricorso, accolto dal TAR aquilano sulla scorta della seguente motivazione: <<Il provvedimento impugnato nega infatti la valutazione dei crediti maturati, benché richiesta proprio ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo del corso di odontoiatria, sul presupposto che la ricorrente non riveste lo status di “studente attivo”. Non indica però le ragioni o un parametro normativo per cui tale condizione sarebbe ostativa alla procedibilità dell’istanza e, in definitiva, alla stessa partecipazione della ricorrente alla procedura di assegnazione dei posti vacanti, riservata infatti ai soli studenti iscritti a un corso di laurea, come si evince dal relativo bando (d.r. n. 441/2017) richiamato nel provvedimento. La ricorrente, peraltro, non era tenuta ad impugnare il bando che stabilisce tale preclusione, i cui effetti, alla data della presentazione della domanda e dell’adozione del provvedimento impugnato, erano ormai esauriti, né aveva interesse a chiederne l’annullamento in quanto non vi aveva aderito>>.

La studentessa, invero, era già stata iscritta al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in forza dell’ordinanza cautelare n. 809 del TAR L’Aquila, la quale aveva riconosciuto che <<la giurisprudenza, anche di questo Tribunale (TAR Abruzzo L’Aquila n. 609/2015; Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 1/2015), ritiene illegittimo il diniego di iscrizione ad anni di corso successivo al primo (su posti del contingente a numero chiuso non assegnati o rinunciati all’esito dei test di ammissione) di studenti provenienti da altre università che non abbiano superato il test di ammissione ai corsi universitari a numero chiuso, perché la finalità del test di ammissione di selezionare in ingresso gli studenti provenienti dalla scuola che dispongono di competenze qualificate è parimenti perseguibile mediante vaglio dei crediti formativi acquisiti dagli studenti universitari presso l’Ateneo di provenienza; – ritenuto che la stessa verifica di adeguatezza delle competenze maturate può essere condotta sul curriculum di aspiranti in possesso dei diploma di laurea che chiedano l’iscrizione ad un corso di laurea a numero chiuso; – rilevato che il caso in decisione si distingue quindi da quelli decisi in senso favorevole agli aspiranti per il solo fatto che la ricorrente non è studente in attività, come indicato nel provvedimento impugnato; – ritenuto ad un primo sommario esame – essendo l’accertamento del livello delle competenze acquisite (tramite test o valutazione dei crediti universitari acquisiti), il discrimine che giustifica l’immatricolazione su posti nei corsi a numero chiuso – non adeguatamente giustificato un diverso trattamento fra laureati e studenti attivi, che chiedano entrambi l’immatricolazione su posti vacanti relativi ad anni accademici successivi al primo di un corso di laurea a numero chiuso>>.

Avv. Giovanni Francesco Fidone

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