La Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con la recente pronunzia n. 7237 del 28 ottobre 2021, è intervenuta sul tema della funzione della convenzione urbanistica, confermando l’orientamento già espresso sulla stessa questione, in prime cure, con sentenza n. 562/2013 del TAR Veneto.
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la convenzione urbanistica non è da intendersi come strumento che possa integrare una disciplina urbanistica già completa.
Difatti la convenzione urbanistica ha la funzione di definire in maniera puntuale e dettagliata gli impegni della parte pubblica ma anche e soprattutto della parte privata, in vista del perseguimento di un equilibrio nello “scambio di utilità” fra le parti.
Pertanto, la convenzione urbanistica si distingue chiaramente dal Piano di Lottizzazione, cui accede, in quanto rappresenta soltanto una delle eventuali attività che potrebbero essere poste in essere dopo la sua approvazione.
Avv. Giovanni Francesco Fidone