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VARIANTE URBANISTICA PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE HA AMPIA DISCREZIONALITA’ NELL’ADOZIONE DI VARIANTI URBANISTICHE E PUO’ MOTIVARE PER RELATIONEM – TAR SICILIA PALERMO, SEZIONE II, N. 140 DEL 24/01/2022.

Con sentenza n. 140 del 24/01/2022, il TAR Sicilia Palermo Sezione II ha accolto le difese di un ente comunale, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rosario Giommarresi, in una controversia nella quale il Giudice Amministrativo era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno di un provvedimento di diniego ad istanza di variante urbanistica, funzionale ad accogliere il mercato settimanale del comune.

In prima analisi, il TAR Palermo, disattendendo l’eccepito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sollevato da parte ricorrente, ha ritenuto che il provvedimento sia stato regolarmente motivato per relationem.

Difatti, il provvedimento gravato <<fa espresso rinvio al dibattito consiliare e al relativo processo verbale, realizzando – come correttamente osservato dal comune – la fattispecie di motivazione per relationem, espressamente prevista dall’art. 3, co. 3, L. n. 241/1990, così come recepito in Sicilia dall’analogo art. 3, co. 3, L.R. n. 10/1991, pro tempore vigente>>.

Ciò consente di ritenere soddisfatto l’onere motivazionale, anche alla luce dell’ampia discrezionalità che connota l’azione del consiglio comunale nell’adozione o meno di varianti urbanistiche, che incidono inevitabilmente sull’uso di una risorsa estremamente limitata, qual è il territorio (cfr., ex plurimis, Cons. St., n. 3806/2016, cit.; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1879/2018).

Quanto alla successiva doglianza sollevata da parte ricorrente, relativa alla presunta nullità del PRG per mancanza di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), il Giudice Amministrativo ha ritenuto condivisibile quanto affermato dall’amministrazione comunale, ovvero che <<l’eventuale vizio sarebbe – in via puramente ipotetica – l’annullabilità …  e non certo la nullità ex art. 21-septies, L. n. 241/1990>>.

L’infondatezza dei motivi ha assorbito ogni altra considerazione sulla domanda risarcitoria, <<peraltro formulata in termini generici e non suffragata da prove>>.

 

Avv. Rosario Giommarresi

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