Vittoria:0932988547
Catania:0952884586

FACOLTÀ DI ASTENSIONE A TESTIMONIARE DEI PROSSIMI CONGIUNTI, NEL PROCESSO PENALE.

Capita sovente che i prossimi congiunti di un imputato vengano chiamati a testimoniare, in un processo penale.

In tali casi occorre contemperare l’interesse all’acquisizione della prova dichiarativa, con l’interesse del familiare a non arrecare nocumento al proprio congiunto.

L’articolo 199 del codice di procedura penale, derogando alla regola dell’obbligatorietà della deposizione testimoniale, prevede espressamente che “i prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre”. La ratio della disposizione risiede proprio nella volontà del legislatore di non mettere il teste nella scomoda posizione di scegliere tra la verità e la tutela del proprio caro.

L’art 199 c.p. p. ha il fine altresì di evitare false testimonianze che, essendo rese con lo scopo di scongiurare un danno alla posizione del congiunto, non sarebbero comunque punibili ai sensi dell’articolo 384 codice penale, che disciplina le “cause di non punibilità”.

La Corte di Cassazione, del resto, ha specificato che il prossimo congiunto che sceglie di deporre è obbligato a rispondere secondo verità e che in caso di falsa testimonianza non trova applicazione la scriminante di cui all’articolo 384 codice penale (cfr. Cass., sez. VI, 14 maggio 2013, n.42818).

È bene ricordare, inoltre, che vi sono ipotesi in cui l’obbligo di deporre prescinde dalla volontà del soggetto: il medesimo articolo 199 del codice di procedura penale, infatti, prevede che i prossimi congiunti dell’imputato sono obbligati a rendere dichiarazioni “quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato”.

Il fatto che il familiare sia la vittima della condotta illecita collide con la sussistenza di un interesse, da parte dello stesso, nel proteggere il reo da una eventuale condanna.

È necessario ed inderogabile, ai sensi del secondo comma dell’art 199 c.p.p., il diritto dei soggetti chiamati a testimoniare di essere messi a conoscenza della loro facoltà di astenersi, altrimenti le loro dichiarazioni sarebbero nulle.

In caso di omissione da parte del Giudice dell’avviso, l’invalidità della dichiarazione dovrà essere eccepita, a pena di decadenza, entro i termini fissati dall’articolo 181 codice di procedura penale.

L’obbligo di avviso va rispettato in ogni momento procedimentale in cui le dichiarazioni dei familiari del reo siano assunte per esigenze a carattere processuale ed è dunque un adempimento necessario, anche nella fase delle indagini preliminari e in sede di sommarie informazioni ex articolo 351 c.p.p.

Interessante, a questo riguardo, è una decisione della Cassazione, chiamata a decidere su una condanna per il reato di falsa testimonianza ascritto ai ricorrenti.

Il reato risultava commesso in data 22.01.2013 quando, sentiti come testimoni in un processo a carico di un imputato per il reato di violenza sessuale, era emerso avessero mentito per alleggerire la posizione dell’imputato ma non avevano ricevuto l’avviso della facoltà di astensione dal deporre ex art. 199 c.p.p., nonostante avessero chiarito di essere conviventi dello stesso sesso, more uxorio, con l’imputato.

In primo grado gli imputati erano stati assolti dal reato di falsa testimonianza in virtù dell’art. 199 c.p.p., con riferimento alla situazione di convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso.

Tale decisione assolutoria era stata impugnata dalla pubblica accusa sul presupposto che l’obbligo ex art 199 c.p.p. sarebbe intervenuto a seguito della “riforma Cirinnà” n. 76 del 2016 sulle unioni civili, che ha statuito che ai conviventi anche omosessuali si estende la facoltà di astensione dal deporre previo avviso e che dunque tale statuizione non potesse essere applicata ad una fattispecie del 2013, epoca in cui non era prevista tutela alle coppie omosessuali.

La Cassazione (sez. VI Penale, sentenza 14 marzo – 17 dicembre 2019, n. 50993) ha deciso che i ricorrenti dovevano essere destinatari dell’avviso ex art. 199 c.p.p. deliberando che la tutela garantita dall’avviso ex art 199 c.p.p. va assicurata a tutte le forme di unione familiare  come le convivenze di fatto, altre forme di unione o comunità, a prescindere dai rapporti di coniugio o da vincoli giuridici, che implicano un rapporto di assistenza reciproca, condivisione continuativa per un congruo lasso di tempo e vincoli affettivi assimilabili a quelli tradizionalmente propri della famiglia.

 

Avv. Sandra Amarù

 

 

 

 

Leave a comment