Con sentenza n. 951 del 04/04/2022, il TAR Sicilia Catania ha accolto il ricorso di una studentessa, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Brighina, coadiuvato dagli Avvocati Rosario Giommarresi e Giovanni Francesco Fidone, la quale aveva conseguito, al termine del ciclo di studi secondari, la votazione di 98/100.
Ritenendo errata la votazione attribuitale dalla commissione d’esame, la stessa aveva impugnato i provvedimenti adottati dalla P.A., in quanto il punteggio integrativo che le era stato assegnato risultava irragionevole e viziato per illogicità ed irrazionalità, oltre che per disparita di trattamento.
In particolare, la sottocommissione aveva attribuito alla ricorrente solo un punto di “bonus” o punteggio integrativo (ex art. 18, comma 5, del D. Lgs. n. 62/2017), per “Originalità, completezza e organicità dell’apprendimento”, mentre agli altri candidati era stato assegnato un punteggio integrativo superiore, pur avendo gli stessi conseguito, durante il triennio, un credito scolastico inferiore a quello conseguito dalla ricorrente e aver conseguito un minore punteggio al colloquio.
In buona sostanza, alla studentessa non le era stato assegnato alcun punteggio con riferimento agli ulteriori criteri: “curriculo lineare e positivo in tutte le discipline e attestante una significativa crescita della formazione del candidato”; “capacità di collegamenti interdisciplinari”; “capacità di rielaborazione personale”.
Orbene, il TAR etneo ha avuto modo di rilevare l’incomprensibilità dell’attribuzione del punteggio integrativo relativo al “curriculo” in favore di candidati che hanno svolto un percorso formativo che ha indotto l’Amministrazione ad attribuire loro un credito complessivo inferiore a quello della ricorrente.
Ad avviso del Collegio, inoltre, risulta incomprensibile la circostanza per la quale <<la media di profitto dell’ultimo anno conseguita dai candidati che sono stati indicati è inferiore a quella dell’odierna interessata>>.
Allo stesso modo, il TAR ha affermato che non sono chiare le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di non attribuire alla ricorrente alcun punteggio in relazione agli indicatori di riferimento richiamati nel gravame.
Ne consegue che <<appaiono fondate le doglianze della ricorrente quanto all’assenza di ragionevolezza e di coerenza complessiva delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, la quale, quindi, dovrà riprovvedere in armonia con quanto statuito con la presente decisione, al fine di rendere omogenea la valutazione dell’interessata, con riferimento all’attribuzione del punteggio integrativo, rispetto a quanto stabilito in relazione agli altri candidati>>.
Pertanto, il giudice amministrativo ha annullato i provvedimenti impugnati <<nella misura in cui essi interessano la posizione giuridica della ricorrente>>, condannando la P.A. alla rifusione delle spese di lite.
La Commissione, dunque, dovrà rideterminarsi in merito alla motivazione del voto assegnato alla studentessa, dovendo decidere diversamente in merito al voto integrativo assegnatole.
Avv. Rosario Giommarresi