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EDILIZIA E URBANISTICA: ABUSIVISMO EDILIZIO IN AREA SOGGETTA A VINCOLO DI INEDIFICABILITA’ ASSOLUTA (ENTRO 150 METRI DALLA BATTIGIA) – LA SENTENZA N. 904 DEL 03/08/2022 DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA.

Con la sentenza n. 904 del 03/08/2022 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Sede Giurisdizionale, ha rigettato l’appello proposto da un privato avverso una pronunzia del TAR Palermo, accogliendo in toto le difese svolte da un Comune rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, coadiuvato dall’Avv. Bruno Palumbo.

In particolare, il CGA sotto un primo profilo ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, per violazione dell’art. 101 del c.p.a., sull’obbligo di dedurre censure specifiche contro i capi della sentenza gravati, e per violazione del divieto di nova.

L’appello, in ogni caso, è stato anche dichiarato infondato, per diverse ragioni che meritano di essere brevemente passate in rassegna.

Sotto un primo profilo, rileva il CGA come l’appellante non abbia fornito “il benché minimo elemento di prova come sarebbe stato suo preciso onere (recte, dovere che si traduce in un onere processuale, manifestazione d’un principio di responsabilità), secondo il principio generale espresso dal brocardo onus probandi incubit ei qui dicit, il quale rimanda all’esigenza di porre a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole, il dovere di darne la prova dell’esistenza. La ricorrente, infatti, non ha provato in alcun modo la presunta esistenza di una porzione minima del fabbricato, di appena 10 mq., in data anteriore al 1976, essendo insufficiente al riguardo la produzione effettuata e, per di più, senza la richiesta di alcun mezzo di prova come la verificazione ex art. 66 c.p.a. o la N. 00693/2019 REG.RIC. consulenza tecnica d’ufficio ex art. 67 c.p.a. Al contrario, i rilievi fotografici prodotti nel giudizio di primo grado dal Comune di XXX dimostrano come, nell’arco temporale compreso tra giugno del 1976 giugno del 1987, non vi sia alcuna struttura preesistente nell’area interessata”.

Sotto un secondo profilo, il Giudice Amministrativo di appello ha affermato che “non può legittimamente formarsi il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio relativamente a opere che, come nel caso in esame, siano state realizzate in contrasto con vincoli d’inedificabilità assoluta. Il 16° comma dell’art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, infatti, esclude espressamente che possa formarsi un provvedimento implicito di silenzio-assenso sulle istanze di condono «nei casi di insanabilità di cui al decimo comma» dell’art. 23 della legge regionale n. 87/1985, ossia nelle ipotesi in cui, appunto, le opere abusivamente realizzate ricadano nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia”.

Sotto un terzo profilo, il CGA ha ribadito “il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo e i relativi provvedimenti non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione antecedente alla violazione, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso allo scopo di ripristinare l’assetto urbanistico-edilizio violato, anche nel caso in cui l’abuso sia commesso in data risalente, non sussistendo alcun affidamento legittimo del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto contra jus che il tempo non può consolidare, né legittimare l’interessato a dolersi del fatto che N. 00693/2019 REG.RIC. l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2021, n. 1552)”.

Infine, con riguardo alla presunta derivata della sanzione pecuniaria per irretroattività della legge n. 164 del 2014, che aggiunge il comma 4 bis dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il CGA ha ritenuto “agevole rilevare che dal tenore letterale del comma 4 bis dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ove si legge «[l]’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria», la voluntas legis è quella di sanzionare la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione impartito legittimamente per la realizzazione di opere abusive non quella di punire l’abuso edilizio in sé. In altri termini, la sanzione di cui trattasi non è finalizzata a dare una punizione per l’infrazione edilizia commessa dalla ricorrente, ma è stata irrogata per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione adottato con determina dirigenziale n. 56 del 17 aprile 2018 (ex plurimis, Cgars, sez. giur., sent. n. 118/2021; Cgars, sez. riun. del 25 maggio 2021, parere n. 194 del 17 giugno 2021). La ratio della disposizione contenuta nel comma 4 bis è, infatti, solo ed esclusivamente quella di sanzionare pecuniariamente coloro i quali non demoliscono gli abusi perpetrati nel termine di legge previsto. La norma che ha sanzionato la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, pertanto, non è stata applicata in modo retroattivo”.

Il privato è stato altresì condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’ente difeso dall’Avv. Fidone.

Avv. Giovanni Francesco Fidone

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