Vittoria:0932988547
Catania:0952884586

Recensioni negative e diffamatorie: la rimozione dei contenuti e la responsabilità dell’hosting provider.

Le false recensioni online, così come quelle diffamatorie o riportanti errate informazioni, costituiscono un fenomeno che sta caratterizzando il nostro periodo storico e che vedono scendere in campo i privati contro gli hosting provider che gestiscono le informazioni sulla rete internet.

Sempre più spesso, difatti, la rimozione di contenuti falsi e/o diffamatori dal Web risulta operazione assai difficile, anche sul piano pratico, senza considerare le inevitabili ripercussioni in termini di danno all’immagine (e dunque di calo di fatturato) a cui troppo spesso ignari privati sono soggetti a causa di recensioni non sempre veritiere.

L’iter per la rimozione di tali contenuti, assai incerto e caratterizzato da lungaggini di varia natura, consta di una serie di strumenti atti a garantire la tutela del privato: denuncia/querela contro ignoti per diffamazione aggravata, la ricerca tramite la Polizia Postale delle informazioni di connessione, l’avvio di un procedimento penale e la relativa costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni, l’attivazione di un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’immediata cancellazione delle informazioni false dal Web.

Tuttavia, la responsabilità derivante dalla mancata rimozione dei contenuti da parte dell’hosting provider, alla luce di una espressa richiesta avanzata dall’interessato configura in capo al gestore di servizi, una responsabilità di natura patrimoniale.

Con una recente pronunzia del 02/08/2022, il Tribunale di Genova, Sez. I., richiamando l’orientamento prevalente recente della Cassazione (Cass. Civ. n. 7708/2019 e n. 25070), ha osservato che “La responsabilità derivante dallo svolgimento di attività di hosting sussiste in capo al prestatore di servizi di rete che non abbia provveduto all’immediata rimozione dei contenuti illeciti, qualora ricorrano, congiuntamente: a) la conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio; b) la ragionevole possibilità di constatarlo, alla stregua del grado di diligenza richiesto ad un operatore professionale della rete; c) la possibilità di attivarsi utilmente ai fini della rimozione (fattispecie relativa alla pubblicazione di false recensioni negative ai danni di un ristorante sul sito Google)”.

La vicenda vedeva coinvolto un ristoratore genovese il quale segnalava al provider la presenza sul web di alcuni contenuti diffamatori e mendaci e, in particolar modo, collocava l’attività in una città differente da quella in cui sorge l’attività danneggiata.

Il ristoratore diffidava dunque il provider alla cancellazione di suddetti contenuti, ma la richiesta non trovava riscontro.

In sede di giudizio, il Giudice osservava che, al di là del mancato riscontro alla diffida, Google avrebbe potuto con facilità procedere alla cancellazione delle recensioni o comunque delle false informazioni, anche alla luce dell’evidente errore di collocazione dell’attività.

Appurata l’omessa cancellazione dei contenuti, condannava il noto motore di ricerca al pagamento, in favore di parte ricorrente, di Euro 6.700 per spese processuali, oltre oneri di legge e rimborso forfettario.

In merito alla formulazione delle c.d. “recensioni negative” il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21/09/2020, ha specificato che il limite a suddette recensioni deve consistere “nell’evitare l’invettiva gratuita, la consapevole rappresentazione di circostanze falsate, l’uso di toni o termini apertamente e inutilmente lesivi della dignità altrui”.

Secondo la pronuncia del Tribunale di Genova, dunque, l’omessa rimozione dei contenuti, a fronte di una espressa richiesta stragiudiziale nonché di un facile riconoscimento degli errori e/o delle false informazioni comporta, in capo al provider, una responsabilità di tipo patrimoniale.

A cura dell’Avv. Bruno Palumbo

Leave a comment