Con le sentenze nn. 158 e 159 del 19.01.2023, il TAR Catania ha annullato quattro divieti di assistere a manifestazioni sportive comminati ai giocatori minorenni della squadra calcistica “Libertas Catania Nuova”, a seguito dei fatti verificatisi in occasione dell’incontro di calcio tra quest’ultima e l’ASD Gymnica Scordia, valevole per il campionato di calcio F.I.G.C. Allievi Under 17 Provinciali Girone SF, disputatosi il 06/05/2022 a Scordia (CT) presso il campo comunale “Aldo Binanti”.
Secondo la Questura, infatti, i quattro minori, rappresentati e difesi in giudizio dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone, Rosario Giommarresi e Bruno Palumbo, avrebbero accerchiato e aggredito i giocatori della squadra di casa mentre erano intenti ad esultare per il risultato ottenuto.
Ebbene, con riferimento a tre dei quattro giocatori, la difesa ricorrente, eccependo carenza di motivazione e di istruttoria, forniva prova documentale mediante riprese video, dalle quali si evinceva che i minori non avevano preso minimamente parte alla rissa, mentre con riferimento al quarto giocatore, veniva eccepita una poco approfondita istruttoria ed un correlato travisamento dei fatti in cui era incorsa la Questura, atteso che dalla lettura del verbale del giudice sportivo si evinceva come il giocatore non fosse in alcun modo coinvolto nella presunta aggressione subita dai giocatori e dall’allenatore della FC Gymnica Scordia.
A tal riguardo, il TAR Catania, con la sentenza n. 158/2023, richiamando l’ormai consolidato principio giuridico per il quale “è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 20 giugno 2022, n. 5047; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945; Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2021, n. 5731)”, ha avuto modo di chiarire che il divieto di accesso agli impianti sportivi, anche se applicato conseguentemente “ad azioni compiute in gruppo, deve basarsi sull’individuazione della responsabilità personale dei soggetti attinti dal provvedimento poiché la funzione preventiva personale che svolge, al fine di perseguire il proprio scopo, deve essere indirizzata verso il soggetto che effettivamente abbia manifestato comportamenti rivelatori di una probabilità che possa in futuro compiere azioni pericolose per l’ordine o la sicurezza pubblica; tale funzione evidentemente non può essere svolta laddove gli autori delle condotte assunte a presupposto per l’applicazione della misura non siano identificati sulla base di elementi oggettivi (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 9 dicembre 2021, n. 1628)”.
Ciò chiarito, il TAR ha analizzato singolarmente la posizione dei tre minori, stabilendo come il riconoscimento effettuato dal direttore di gara “appare vacillare a fronte delle dette immagini delle riprese video”, dovendosi inoltre evidenziare che il valore probatorio privilegiato del referto arbitrale è limitato all’ordinamento sportivo (cfr. Cass. Sez. Un., 9 gennaio 2019, n. 328).
In conclusione, secondo il TAR etneo, <<i provvedimenti avversati sono frutto di un non adeguato approfondimento istruttorio di tutte le circostanze di fatto rilevanti (ciò che si riflette anche sul corredo motivazionale posto a base del divieto opposto) proprio in ordine alla identificazione degli effettivi responsabili>>.
Con la sentenza n. 159/2023, inoltre, il G.A. ha annullato il provvedimento di Daspo ad uno dei minori ricorrenti, ritenendo fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione.
Il provvedimento impugnato, infatti, richiamava il referto arbitrale, le distinte delle squadre e il supplemento del referto arbitrale nonché il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 59 dell’11 maggio 2022.
Tuttavia, il referto arbitrale – e gli altri atti riferibili al direttore di gara – non identificavano il minore ricorrente fra gli autori degli episodi violenti.
Anche in tal caso, il TAR ha annullato il provvedimento in quanto frutto di un non adeguato approfondimento istruttorio, “che si riflette anche sul corredo motivazionale posto a base del divieto opposto”.
I quattro giocatori della Libertas Catania Nuova potranno tornare, quindi, a mettere piede in campo.
Vittoria, 19 gennaio 2023.
Avv. Rosario Giommarresi