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La generazione della terza pec: “errore fatale” nel deposito telematico e la remissione in termini – Cassazione civile Sez. VI n. 238 del 5 gennaio 2023.

Ai sensi dell’art. 156 del Codice di Procedura Civile “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

L’ultimo comma è espressione del c.d. principio di strumentalità delle forme, in base al quale se lo scopo dell’atto è in concreto raggiunto, la nullità non può essere dichiarata.

Sebbene la norma sia di chiara lettura, con l’introduzione del Processo Civile Telematico (PCT) sono emerse alcune problematiche di carattere tecnico.

In particolare il deposito degli atti è stato affidato alle garanzie delle caselle di posta elettronica certificata e ad una piattaforma telematica riconosciuta ed autorizzata del Ministero della Giustizia.

Il sistema prevede la generazione automatica di pec di controllo che verificano e garantiscono il corretto deposito degli atti processuali, affidando gli esiti dei controlli a di codici preimpostati: una prima pec di “attestazione”, una seconda di “consegna”, una terza pec con “esito dei controlli automatici”, ed una quarta pec per l’avvenuta “registrazione”.

Sebbene non vi siano dubbi circa gli esiti delle prime due pec, e supposto che la quarta sia conseguenziale della terza, è proprio l’esito del la terza pec a preoccupare i professionisti del diritto.

La piattaforma telematica, a tal proposito, distingue tre ipotesi di errore:

  • WARN (WARNING): è essenzialmente una segnalazione di carattere giuridico (l’assenza di un documento necessario quale, per esempio, la procura alle liti);
  • ERROR: un errore nel deposito che necessita di verifiche da parte dell’ufficio ricevente. Il deposito dell’atto sarà posto al vaglio del supervisore il quale verificherà l’anomalia e procederà, qualora possibile, al deposito (è il caso, per esempio, della verifica della firma digitale apposta con estensioni particolari);
  • FATAL: è un errore generato imputabile ad un mal funzionamento del sistema informatico (tale errore potrebbe essere ascrivibile ad un problema nella elaborazione o nella decifratura della busta).

Sul tema della terza pec di controllo recante la dicitura “errore fatale” e della nullità dell’atto non volutamente depositato (o non correttamente ricevuto/decifrato) la Sesta Sezione della Cassazione Civile, con sentenza n. 238 ha chiarito che “la presenza, all’esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l’accettazione del deposito, oltre a consentirne l’eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.”.

Sarà tuttavia necessario produrre in giudizio la pec recante l’errore al fine di ottenere l’eventuale remissione in termini o la possibilità di un nuovo deposito documentale.

Avv. Bruno Palumbo

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