Con la sentenza n. 298 del 26.01.2023 pubblicata in data 30.01.2023, il TAR Catania, sez. II, ha rigettato il ricorso proposto da un candidato ad una procedura concorsuale indetta da un Comune, accogliendo le difese spiegate dall’Ente, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, coadiuvato dall’Avv. Filippo Nula.
In particolare, il TAR Etneo, sotto un primo profilo, richiamando i principi in materia di anonimato nelle procedure concorsuali, in adesione alle tesi difensive sostenute dal Comune resistente, ha ritenuto che l’indicazione di una frazione di codice fiscale coincidente con quella del candidato costituisce “una obiettiva e molto significativa anomalia che possa ragionevolmente apprezzarsi quale adeguata dimostrazione della volontà di inserire nel testo uno specifico segno di riconoscimento”.
Nello specifico, secondo il Collegio, “ciò che rileva ai fini dei dell’anonimato negli elaborati concorsuali non è l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, circostanza che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione in forma scritta”, affermando, altresì, che con riferimento all’elemento dell’intenzionalità del segno, quest’ultimo possa desumersi da circostanze indirette e presuntive.
Sotto un secondo profilo, il Collegio si è soffermato sulle competenze tecniche che devono possedere i commissari d’esame, il quale, richiamando la giurisprudenza indicata dal Comune , ha statuito che “la competenza dei membri della commissione esaminatrice non deve intendersi in modo formalistico e rigido, essendo sufficiente che i componenti siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali e che l’esperienza della commissione sussista, comunque, nel suo complesso (sul punto, cfr., ad esempio Consiglio di Stato, II, 19 ottobre 2021, n. 7031,).
Inoltre, il Giudice Amministrativo, ha provveduto a rigettare, altresì, l’ulteriore motivo proposto dal ricorrente secondo cui il Presidente della Commissione deve assegnato al personale interno richiamando a tal proposito la normativa di settore, segnatamente gli artt. 107, terzo comma, del decreto legislativo n. 267/2001 e 9, ottavo comma, del D.P.R. n. 487/1994, ove non è previsto che il ruolo di presidente della commissione sia assegnato a personale interno, salvo ipotesi eccezionali.
Infine, con riferimento alle presunte cause di incompatibilità e/o astensione dei componenti della commissione eccepite dal ricorrente, il Collegio ha chiarito che “La circostanza di prestare servizio presso la medesima Amministrazione non costituisce causa di incompatibilità, né determina un obbligo di astensione, anche in termini di mera pportunità, come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Puglia, I, 14 giugno 2022).
Avv. Filippo Nula