• Premessa.
La direttiva comunitaria 2005/36/CE concerne il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali e sostituisce tutte le precedenti direttive, semplificando le procedure.
Essa riguarda i professionisti, qualificati ad esercitare una professione in uno stato membro dell’Unione Europea, qualora si propongano di esercitare la medesima professione in un altro stato membro.
La direttiva 2005/36/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. del 9 Novembre 2007 n. 206.
• Percorsi di abilitazione all’insegnamento e/o specializzazione su sostegno e relativo riconoscimento del titolo in Italia.
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo al Ministero dell’Istruzione, il quale deve riconoscere i titoli professionali entro 4 mesi (120 giorni) dalla presentazione della documentazione.
Se il Ministero non fornisce alcun riscontro entro 120 giorni, sull’istanza presentata si formerà il cosiddetto “silenzio inadempimento” e sarà necessario presentare ricorso al TAR entro l’anno successivo.
Con particolare riferimento all’istanza presentata per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, il TAR Lazio Roma si è pronunziato in molteplici occasioni, affermando il principio giuridico secondo il quale “L’Amministrazione scolastica è tenuta a concludere il procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno nel termine non superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. Laddove detto termine sia scaduto, sussiste il silenzio inadempimento della P.A., con la conseguenza che la medesima dovrà essere condannata ad esaminare la documentazione specificamente riferita alla posizione della ricorrente, riferita al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti in altro Paese membro dell’Unione Europea, al fine di verificare se essi siano coerenti con quanto richiesto dalla Direttiva n. 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa), al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno” (cfr. tra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. IV, 09/06/2022, n. 7492) .
Anche qualora intervenga un provvedimento di rigetto dell’istanza, sarà possibile incardinare ricorso al fine di chiedere l’annullamento di tale diniego.
Il Ministero, in ogni caso, può richiedere, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento, eventuali integrazioni documentali.
• L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2022.
In materia è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha ritenuto necessaria una valutazione in concreto delle competenze professionali acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla “professione regolamentata” in quello di destinazione.
Nei procedimenti volti al riconoscimento del titolo conseguito all’estero, il ministero dell’istruzione dovrà quindi: – esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascun interessato (non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine); – effettuare «un confronto tra le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se gli interessati abbiano o meno i requisiti per accedere alla “professione regolamentata” di insegnante, eventualmente previa imposizione di misure compensative.
Secondo l’Adunanza Plenaria, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, se il titolo di cui si discute consente l’insegnamento in Romania, non vi sarebbe ragione per ritenerlo non riconoscibile in Italia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.
Ne consegue che “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.
Il Ministero competente al riconoscimento del titolo conseguito all’estero non potrà non tenere conto dei predetti principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
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Lo studio legale Fidone Associati si occupa dell’assistenza a quanti sono in possesso di un titolo professionale o di studio od accademico conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, ed incontrano “ostacoli” al riconoscimento in Italia – info@fidoneassociati.it.
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