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CONGEDO STRAORDINARIO PER DOTTORATO DI RICERCA ALL’ESTERO

La concessione del congedo straordinario per la frequenza di un corso di dottorato presso un’Università estera, ai sensi dell’art. 2 della Legge 476/1984, come modificato dall’art. 19, comma 3, della Legge 240/2010, consegue alla valutazione discrezionale delle singole Amministrazioni pubbliche presso le quali, il dipendente richiedente il congedo, intrattiene il rapporto di lavoro.

In particolare, come chiarito dal Consiglio di Stato, “ove dalla partecipazione al corso presso università non italiana si intenda trarre il beneficio dell’esonero dalla prestazione lavorativa in relazione rapporto di pubblico impiego in atto” è richiesta apposita valutazione di equipollenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 5066/2007).

 

  • Necessaria la preventiva favorevole valutazione di equipollenza.

Ai fini della concessione del congedo straordinario per il dottorato di ricerca all’estero, si rende necessaria una favorevole valutazione ministeriale ex ante in merito all’equipollenza del titolo estero con il corrispondente titolo conseguibile presso le Università italiane, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 74 del D.P.R. n. 382/1980, che è preventiva, quindi, rispetto al riconoscimento ex post.

Anche per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ai fini del riconoscimento del diritto ad un periodo di aspettativa retribuita da parte del pubblico dipendente, nella specie presso un’università europea, è necessaria la preventiva positiva valutazione di equipollenza, con analogo titolo conseguibile presso le Università italiane, da parte del Ministero della pubblica istruzione, coerentemente con quanto previsto dall’art. 74 del D.P.R. n. 382 del 1980 ai fini del riconoscimento, ex post, in Italia del titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica conseguita all’estero, costituendo tale procedura di riconoscimento un adeguato contemperamento, anche all’interno dell’Unione Europea, tra l’esigenza di non limitare i benefici dell’aspettativa ai soli casi di dottorato italiano penalizzando ingiustificatamente la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri di riconosciuto valore scientifico e quella equivalente di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche in ordine a corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo” (Cassazione civile, Sez. lav., sentenza n. 21276 del 15.10.2010).

 

  • La richiesta di congedo straordinario e la valutazione “ex ante” di equipollenza.

Sulla necessaria valutazione ex ante di equipollenza del titolo, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, per la quale, con riguardo alla portata applicativa dell’art. 74 del D.P.R. n. 74/1980 e dell’art. 2 della L. 476/1984, quest’ultima norma è “disposizione … indirizzata ad operare in via primaria per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane … che, se “ex post”, ove il titolo di studio in argomento sia stato conseguito presso università estera, impone l’intermediazione del Ministero della Pubblica Istruzione ai fini degli effetti abilitanti in Italia, a maggior ragione impone “ex ante” la valutazione di equipollenza, ove dalla partecipazione al corso presso università non italiana si intenda trarre il beneficio dell’esonero della prestazione lavorativa in relazione al rapporto di pubblico impiego in atto” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5066 del 2.10.2007; in senso conforme Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1608 del 19.3.2013).

Il Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, con la nota prot. n. 14202 del 22.12.2020, nel richiamare le disposizioni generali in materia di concessione del beneficio del congedo straordinario anche per dottorato di ricerca all’estero, ha confermato detto orientamento giurisprudenziale in merito alla necessaria preventiva verifica ministeriale di equipollenza con analogo titolo conseguibile presso le Università italiane.

Tale valutazione è svolta dal MIUR su richiesta dell’Amministrazione del dipendente e va trasmessa al MUR.

Difatti, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 189/2009, “Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento è comunicato all’interessato e al Ministero”.

La richiesta trasmessa dalle Amministrazioni interessate deve essere tassativamente accompagnata da documenti che il richiedente il congedo avrà cura di procurare e che sono altresì indicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca:

  1. a) lingua nella quale è erogato il corso di dottorato e certificato di conoscenza della lingua del corso medesimo, rilasciato da Istituzioni qualificate nello Stato estero o in Italia;
  2. b) dichiarazione dell’Organo diplomatico-consolare italiano competente per il territorio ove ha sede l’Università o Istituzione superiore estera che espliciti l’appartenenza dell’Università o Istituzione superiore presso cui si segue il percorso dottorale all’Ordinamento di formazione superiore del proprio Paese e -la durata legale degli studi di dottorato a tempo pieno secondo la normativa vigente nello stesso Paese;
  3. c) certificazione dell’Università o Istituzione superiore che attesti inequivocabilmente l’accreditamento/riconoscimento del corso di studi ed il valore ufficiale del titolo nel quadro delle qualifiche nazionali dello Stato estero;
  4. d) certificazione dell’Università o Istituzione superiore presso cui si segue il dottorato dalla quale risulti -la denominazione ufficiale del corso dottorale, -l’iscrizione – la durata prevista degli studi secondo il progetto di ricerca approvato e la eventuale presenza di ECTS da conseguire nell’arco del periodo di studio;
  5. e) progetto di ricerca dottorale e piano o progetto della tesi, come approvati dall’organo competente dell’università o dall’Istituzione superiore ai fini dell’ammissione o del proseguimento del dottorato; ove non presentati per validi e

documentati motivi di temporaneo esonero provenienti dall’Università o dall’Istituzione superiore, potrà emettersi un parere favorevole con riserva condizionato all’acquisizione del progetto di ricerca e del progetto della tesi entro un determinato termine massimo da indicarsi dal richiedente.

Tutti i documenti di cui sopra (atti esteri), secondo l’art. 33 del DPR n. 445/2000, debbono essere presentati muniti di legalizzazione o contrassegno dell’Apostille dell’Aja; sono esenti da dette formalità i documenti esteri provenienti da: Belgio, Danimarca, Irlanda, Francia, Estonia, Lettonia, Germania, Austria e Ungheria.

I documenti esteri debbono essere presentati in copia conforme all’originale effettuata presso l’Amministrazione ove si presta servizio a cura del responsabile del procedimento o secondo le altre modalità alternative previste dall’art. 18 del DPR n. 445/2000.

I suddetti documenti devono essere inviati in pdf nativo e NON scansionati, per consentire le operazioni di verifica.

N.B. Il dipendente non può vantare alcun diritto alla fruizione dell’istituto in esame. Spetta infatti al Dirigente scolastico la facoltà di riconoscerne o meno la fruizione, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, mediante adeguata valutazione di ogni circostanza utile.

Inoltre, non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, o che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando già del congedo.

 

  • Adempimenti dell’istituzione scolastica.

Come detto, il dipendente deve presentare una richiesta di congedo straordinario per dottorato di ricerca in una Università estera; successivamente, l’istituzione scolastica deve trasmettere, entro congruo termine, la documentazione all’Ufficio scolastico regionale di riferimento.

L’USR dovrà quindi attivare la procedura per il riconoscimento dell’equipollenza del corso dottorale estero con il sistema universitario italiano.

La procedura per il riconoscimento dell’equipollenza del corso sarà attivata mediante apposita richiesta che l’USR presenta al Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore.

Ai fini della concessione e fruizione del congedo è quindi necessario richiedere il riconoscimento del Dottorato mediante la valutazione preventiva positiva del Ministero.

 

  • I rimedi giurisdizionali.

In caso di parere non favorevole emesso dal Ministero o di diniego sull’istanza di congedo, è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice del lavoro competente per territorio.

Difatti, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’atto del MIUR (il parere) “è atto endoprocedimentale presupposto della decisione da adottarsi dall’Amministrazione Scolastica sulla istanza di congedo straordinario con assegni della insegnante, il cui rapporto di impiego rientra tra quelli di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001; […] la previsione di cui all’art. 63 del citato d.lgs. 165/2001 contempla espressamente anche le questioni che coinvolgono atti amministrativi presupposti, prevedendo che la giurisdizione resti del g.o. ovvero del giudice competente a decidere sull’atto consequenziale, atteso che ove rilevanti gli atti presupposti sono disapplicati se illegittimi; […] la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata su analoghe controversie relativamente solo al personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 165/2001 (vedi Tar Milano IV 1089/2011; Tar Lazio I 850/2010) e […] nel caso di specie la controversia riguarda la concessione del congedo straordinario ad una docente della Scuola in base alla normativa contrattuale di cui al CCNL di comparto, in relazione alla cui concessione il parere del Ministero sulla equipollenza del dottorato che si intende frequentare costituisce atto presupposto del quale il giudice del lavoro può conoscere disapplicandolo ove lo ritenga illegittimo” (TAR Emilia-Romagna, sez. st. Parma, 26 febbraio 2018, n. 60 e TAR Sicilia Palermo n. 3240/2022).

Per quanti stiano svolgendo o intendono svolgere un corso di dottorato estero e abbiano già richiesto, per il tramite delle amministrazioni di appartenenza, la valutazione di equipollenza, al fine di fruire del congedo straordinario, è possibile contattare lo studio al seguente indirizzo mail: info@fidoneassociati.it e/o al numero: 0932.988547, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

Fidone Associati

 

 

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