Il TAR Catania, IV Sezione Interna, con la sentenza in forma semplificata n. 702 del 06/03/2023 si è espressa su un diniego di apertura di un esercizio di ottica espresso da un Comune, nel quale erano intervenuti ad opponendum i titolari di svariati esercizi di ottica esistenti nel territorio comunale.
Il gravame è stato dichiarato inammissibile in quanto il rigetto dell’istanza proposta dalla ricorrente rappresentava un atto meramente confermativo di precedenti provvedimenti del medesimo tenore.
Sul tema il TAR Catania ha ricordato che “«…Come affermato dalla costante giurisprudenza elaborata in tema di atto di conferma <<Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente di conferma, in grado, come tale, di costituire un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l’atto meramente confermativo quando l’amministrazione, a fronte di un’istanza di riesame, si limita a dichiararne l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1805; sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 758; sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 812)>> (in termini Consiglio di Stato, Sez. III, 30 maggio 2017, n. n. 2564)…» (CGARS, Sez. giurisdizionale, 19 novembre 2020, n. 1083). Nel caso di specie, infatti, non risulta essere stata espletata nuova istruttoria, e le note di rigetto fanno rinvio ai dinieghi precedentemente espressi. Né a diversa decisione potrebbe indurre la considerazione che con la citata istanza datata 3 novembre 2022 parte ricorrente ha chiesto anche un’autorizzazione in deroga, essendo tale istanza comunque espressamente rivolta a conseguire il medesimo bene della vita già richiesto con le precedenti istanze”.
I sei esercizi di ottica intervenuti ad opponendum sono stati assistiti dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, coadiuvato dall’Avv. Bruno Palumbo.
Avv. Giovanni Francesco Fidone